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L’Agenzia delle Entrate con Risposta n. 438 del 2021, ha risposto ad una richiesta di parere relativa alla possibilità di fruire del contributo a fondo perduto covid, previsto dal Decreto Sostegni, da parte di una azienda di distribuzione cinematografica ed anche editrice.

Di seguito il testo integrale della risposta 438/2021.

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

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La società riferisce di essere un’azienda di distribuzione cinematografica oltre che un editore.

L’Istante afferma che nel 2020 ha stampato un elevato numero di copie di libri, approfittando del calo di lavoro e per abbattere i costi di stampa, rifornendo i propri magazzini per prossimi anni. Si tratta di prodotti stampati che non sono stati venduti: servono solo a rifornire il magazzino.

Secondo la Società, la stampa di libri (anche se non venduti) incrementa “artificialmente” i corrispettivi, rientrando nel regime speciale Iva dell’editoria.

Ciò stante, poiché questo fatturato non realizzato dovuto alla stampa dei libri (per l’Istante si tratta di costo e non ricavo) porta ad un aumento fittizio del fatturato stesso di 130 mila euro, la Società è di fatto nell’impossibilità di accedere ai contributi ristoro. Al riguardo l’Istante chiede, nonostante quanto sopra descritto, come poter fruire del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società, al fine di poter presentare l’istanza per il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, propone di calcolare, sia per il 2019 che per il 2020, il fatturato considerando quanto presente nei registri IVA tranne quanto rilevato in applicazione del predetto regime speciale che essendo di natura forfetaria inevitabilmente sono stimati e non reali.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto della presente risposta gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa qui in commento, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito, decreto sostegni), prevede il riconoscimento di «[…] un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario», nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1 (di seguito, «CFP COVID-19 decreto sostegni»).

In particolare, ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 1, le modalità attuative per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.

L’agevolazione qui in commento riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19“.

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto COVID-19.

In particolare, con la circolare n. 5/E del 2021 è stato precisato che restano applicabili i chiarimenti già forniti con la circolare n. 15/E del 2020 e 22/E del 2020 e, per quanto concerne il calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, che «restano immutate le esigenze di semplificazione già menzionate nella circolare n. 15/E del 2020, con la conseguenza che, anche in relazione a questa misura agevolativa: … devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione nel periodo 2019 e 2020 di riferimento, nonché le fatture differite emesse nel mese di gennaio 2020 e 2021 e relative ad operazioni effettuate nel mese di dicembre dell’anno precedente».

In merito ai profili IVA, si ricorda che per l’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, «In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l’imposta è dovuta […] c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L’imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. […]».

Per il commercio di prodotti editoriali l’IVA è dovuta esclusivamente dall’editore, per cui tutte le cessioni successive effettuate dagli operatori che intervengono nella commercializzazione di questi beni sono “escluse” dal campo di applicazione dell’IVA e dunque dal meccanismo della rivalsa.

L’editore calcola l’imposta sul prezzo di vendita al pubblico di detti prodotti, secondo i seguenti due criteri alternativi:

a) in base al numero delle copie effettivamente vendute, assumendo come momento impositivo quello dell’effettiva vendita;

b) per ciascuna testata o titolo, tenendo conto del numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale forfetaria a titolo di resa, e assumendo quale momento impositivo la consegna o la spedizione del bene.

La disciplina e le modalità applicative di questo regime IVA sono contenute nel decreto ministeriale 9 aprile 1993 e nelle circolari n. 328/E del 1997 e 23/E del 2014, alle quali si rimanda per ogni dettaglio.

In merito alla fattispecie in esame, secondo quanto riferito dall’Istante, qui assunto acriticamente, la Società ha optato per il regime speciale dell’editoria (c.d. resa forfetaria) e non ci sono copie vendute, consegnate o spedite, se non in minima parte. Quelle stampate sono prevalentemente nel proprio magazzino.

Con riferimento a queste ultime copie non risulta quindi soddisfatto il momento impositivo che comporta di determinare l’imposta in base al metodo della resa forfettaria piuttosto che a quello delle copie vendute. Posto che ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto rileva “...l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi…” (cfr. per l’articolo 1, comma 4, del CFP COVID-19 decreto sostegni), si ritiene che le copie stampate e stoccate in magazzino non possano essere considerate rilevanti ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi per la richiesta del contributo de quo.

(Fonte: Agenzia delle Entrate)

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