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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 443 del 2021, ha fornito un parere concernente un lavoratore autonomo in regime forfettario, potenzialmente beneficiario del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni, il quale vuol sapere se tale contributo “rilevi o meno nella determinazione dei compensi che devono essere raffrontati con la soglia di Euro 65.000, ai fini della permanenza nel c.d. regime forfettario”.

L’Agenzia delle Entrate, fatte alcune premesse importanti, ha sul punto precisato che il lavoratore autonomo non deve includere il contributo a fondo perduto nel calcolo del limite previsto per la fruizione del regime forfettario.

Di seguito il testo integrale della risposta n. 443/2021.

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

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QUESITO

Il contribuente è un lavoratore autonomo in regime forfettario, potenzialmente beneficiario del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni). Al riguardo chiede se tale contributo rilevi o meno nella determinazione dei compensi che devono essere raffrontati con la soglia di Euro 65.000, ai fini della permanenza nel c.d. regime forfettario (articolo 1, comma 54, lett. a), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il contribuente istante richiama i chiarimenti resi dell’Amministrazione finanziaria con riguardo alla determinazione della soglia massima per poter accedere al cd. regime forfettario.

In particolare osserva che a tal fine rilevano:

– i ricavi di cui agli articoli. 57 e 85 del TUIR derivanti dallo svolgimento di attività d’impresa;

– i compensi di cui all’articolo 54 del TUIR derivanti dall’attività professionale o artistica.

L’istante evidenzia, inoltre, che l’articolo 54 del TUIR non ricomprende nella nozione di “compensi” i contributi eventualmente percepiti dal contribuente, sotto qualsiasi forma. In relazione a quanto precede il contribuente ritiene che in quanto lavoratore autonomo, ai fini del rispetto della soglia massima per continuare a rimanere nel regime forfettario, tra i compensi percepiti non assuma alcuna rilevanza il potenziale contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del Decreto sostegni.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto della presente risposta i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa qui in commento, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito, decreto sostegni), prevede il riconoscimento di «[…] un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario», nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1 (di seguito, «CFP COVID-19 decreto sostegni»).

In particolare, ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 1, le modalità attuative per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.

L’agevolazione qui in commento riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19“. Si tratta, in sintesi, dei contributi a fondo perduto previsti:

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto COVID-19.

In particolare, con la citata circolare n. 5/E del 2021 è stato precisato quanto segue.

Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto sostegni dispone che «Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

L’agevolazione qui in esame, come quelle vigenti nei mesi precedenti, mantiene l’originaria finalità attribuita dal legislatore al contributo COVID-19 di cui all’articolo 25 del decreto rilancio: compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.

Il comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 dispone che «I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell’anno precedente […] hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000».

In relazione ai soggetti che applicano il suddetto regime la circolare prosegue precisando che seppur si tratta di agevolazioni destinate a ristorare i soggetti fruitori della riduzione del fatturato subita nei periodi di riferimento, stante il carattere di eccezionalità nel senso descritto nel paragrafo 2.1 della menzionata circolare n. 5/E del 2021 delle misure di cui si tratta strettamente connesso alla diffusione della pandemia da COVID-19, si ritiene che il CFP COVID-19 decreto sostegni (nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti), non rilevino ai fini della soglia di cui al menzionato comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

In altri termini, come precisato al paragrafo 2.1 del menzionato documento di prassi, le misure di cui si tratta «non attuano una determinata politica fiscale, ma hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19», consentendo di ritenere detto contributo irrilevante ai fini della soglia di cui al menzionato comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Ciò stante nel caso in esame l’istante (fermo restando quanto precisato in premessa), non deve includere il contributo di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 ai fini del calcolo del limite previsto dal menzionato articolo 1, comma 54, per la fruizione del regime forfettario.

(Fonte: Agenzia Entrate)

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