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Decreto Ristori pubblicato in G.U., ecco le misure prese

È stato pubblicato sulla G.U. n. 269/2020 il Decreto Ristori (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) che prevede ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno dei lavoratori e alle imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che entra in vigore oggi.

Il decreto, prevede lo stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare destinati al ristoro delle attività economiche interessate dalle restrizioni disposte a tutela della salute nella lotta al COVID-19 (anche con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020).

Vediamo insieme sinteticamente tutte le misure previste.

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Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al Decreto Ristori.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

È istituito nello stato di previsione del MEF il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020 destinati all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa

Fino al 31.12.2020 sono sospese le procedure esecutive immobiliari nella prima casa. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge   di conversione del Decreto Ristori.

Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

I beneficiari che potranno usufruire dei benefici e i criteri per l’attribuzione verranno successivamente definiti con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

Cancellazione della seconda rata IMU

Non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui

all’allegato 1 al Decreto Ristori, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga

Il Decreto Rilancio prevede ulteriori 1,6 miliardi di euro per altre 6 settimane di cassa integrazione, ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legati all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 per le imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di cassa integrazione e per quelle soggette a chiusura o limitazione dell’attività.

L’aliquota contributiva addizionale sarà differenziata in base alla riduzione di fatturato. La cassa è gratuita per tutti i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per i datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 ed infine per i datori di lavoro appartenenti ai settori inclusi nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (che ha disposto la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive).

La domanda di concessione per le sei settimane andrà presentata all’INPS, con autocertificazione della sussistenza della riduzione del fatturato. Sarà l’INPS ad autorizzare i trattamenti sulla base dell’autocertificazione allegata alla domanda e ad individuare l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

In mancanza di autocertificazione si applica l’aliquota del 18%. Saranno comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Ristori (e dunque entro il 31.12.2020)

Disposizioni in materia di licenziamento

Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla stessa data resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

Tali preclusioni e sospensioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (ex art. 2112 c.c.), o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato con le OO.SS.

Esonero dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di sopra indicati ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3, del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore   di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Per i datori di lavoro privati, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020

La sospensione dei termini si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al Decreto Rilancio i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall’Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Nuove misure in materia di Reddito di emergenza

Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito “Rem”) è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020.

Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti indicati nel Decreto Rilancio.

La domanda per le quote di Rem è presentata all’INPS entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto e secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Ai soggetti beneficiari dell’indennità di cui all’art. 9 DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, spetta la medesima indennità una tantum pari a 1000 euro.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti sopra indicati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una   indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:

  1. a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Ristori di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del Decreto Ristori, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro.

L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da Covid-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 917/1986, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso di tali requisiti, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell’indennità di cui all’articolo 96 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, all’articolo 98 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e di cui all’articolo 12DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità prevista dall’articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

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