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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 17606 del 21.6.2021, ha precisato che il periodo di preavviso non lavorato – per il quale sia corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso, assoggettata a contribuzione previdenziale – va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d’iscrizione nell’AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione. Tanto è vero che qualora all’assicurato sia pagata una indennità di mancato preavviso, l’indennità per disoccupazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente per mancato preavviso ragguagliata a giornate. In tal modo viene differita la decorrenza dell’indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso (in quanto l’indennità sostitutiva sia stata pagata, cosicché il lavoratore non si sia trovato in uno stato di bisogno), evidenziando nello specifico la rilevanza del periodo di preavviso ai fini previdenziali, come se il rapporto fosse continuato.

Di seguito il testo della sentenza n. 17606/2021.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 29.9.16, la Corte d’Appello dell’Aquila, in riforma della sentenza del 23.1.15 del tribunale di Pescara, ha rigettato la domanda del signor **** di corresponsione della indennità di disoccupazione per difetto della contribuzione necessaria.

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In particolare, la corte territoriale, ritenendo non computabili (in aggiunta alle 47 settimane lavorate fino alla cessazione del rapporto di lavoro) le cinque settimane relative all’indennità sostitutiva del preavviso, in ragione del carattere obbligatorio e non reale del preavviso non lavorato (che comporta l’immediata estinzione del rapporto di lavoro), ha escluso che il lavoratore avesse raggiunto il requisito minimo per beneficiare della prestazione richiesta.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi, cui resiste l’INPS con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 95423 del 4.4.2019, la sesta sezione della Corte ha rimesso la causa alla sesta sezione, per la trattazione in udienza pubblica.

Il procuratore generale ha presentato requisitoria scritta. Il ricorrente ha depositato nota di trattazione scritta della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.- vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere trascurato che il periodo di preavviso era stato compensato e che erano stati corrisposti i contributi sulle relative somme.

Con il secondo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione dell’articolo 73 r.d.l. n. 1827/1935, convertito in legge n. 1155/1936, per avere ritenuto il periodo di preavviso corrisposto inutile ai fini del requisito contributivo.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: il Collegio li ritiene fondati.

Pur considerandosi la natura obbligatoria del preavviso (affermata dalle S.U. con sentenza n. 7914 del 1994) e l’immediata cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15495 del 11/06/2008, Rv. 603695-01), il Collegio sottolinea l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, rilevando che tale profilo consente di superare il precedente approdo offerto da Cass. Sez. L, Sentenza n. 13959 del 16/06/2009, Rv. 608865 – 01: infatti, se il rapporto lavorativo cessa immediatamente, ai fini previdenziali il periodo di preavviso non è privo di rilevanza per diversi profili.

La necessità di autonoma ricostruzione della fattispecie ai fini previdenziali emerge intanto dalla considerazione dell’articolo 73, co.2, r.d.l. n. 1827/1935, convertito in legge n. 1155/1936, che – nel prevedere che “Qualora all’assicurato sia pagata Corte di Cassazione – copia non ufficiale una indennità per mancato preavviso, l’indennità per disoccupazione è corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente per mancato preavviso ragguagliata a giornate“- differisce la decorrenza dell’indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso (in quanto l’indennità sostitutiva sia stata pagata: Cass. n. 3836/12 e 29237/11, cosicché il lavoratore non si sia trovato in uno stato di bisogno), evidenziando nello specifico la rilevanza del periodo di preavviso ai fini previdenziali, come se il rapporto fosse continuato.

Altre considerazioni consentono poi di attribuire rilevanza al detto periodo di preavviso (non lavorato) ai fini previdenziali: in particolare, si rileva da un lato che sull’indennità sostitutiva del preavviso viene pacificamente pagata la contribuzione e, dall’altro lato, che tale indennità è reddito imponibile ai fini previdenziali e retribuzione pensionabile maturata durante il rapporto di lavoro.

Quanto al primo profilo, l’indennità sostitutiva di preavviso è uno degli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro, ai quali si correla l’obbligazione contributiva previdenziale del datore, il quale paga contributi anche in relazione all’indennità sostitutiva. Ciò, peraltro, nel caso di specie è pacificamente avvenuto, avendo l’Istituto previdenziale riscosso i contributi in discorso.

Quanto al secondo profilo, come precisato dalla sentenza di questa Sezione n. 12095 del 17/05/2013, Corte di Cassazione – copia non ufficiale richiamata nell’ordinanza interlocutoria della Sezione Sesta, la contribuzione sull’indennità di preavviso concorre a formare la base imponibile e pensionabile, sicché la liquidazione del trattamento pensionistico goduto tiene conto della somma ricevuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso erogatagli dal datore di lavoro all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e dei relativi contributi.

In tale contesto, deve rilevarsi che l’indennità di disoccupazione è prestazione che ha natura previdenziale e non assistenziale, non essendo a carico della fiscalità generale, ma correlandosi specificamente ad un montante contributivo (e ciò sia in ordine ai presupposti della maturazione, sia in ordine all’ammontare della prestazione).

Se dunque l’indennità sostitutiva del preavviso è normativamente sottoposta a contribuzione, la quale concorre a formare la base pensionabile, logica (sinallagmatica) vuole che il tempo coperto dal preavviso sia considerato utile anche ai fini del raggiungimento del periodo minimo di lavoro necessario per beneficiare del trattamento di disoccupazione.

Del resto, l’ancoraggio normativo della spettanza dell’indennità di disoccupazione al biennio non fa riferimento ad un neutro arco temporale, ma ad un biennio di iscrizione all’AGO, cioè un biennio di contributi; per converso, l’esclusione della rilevanza dei contributi pagati sull’indennità sostitutiva del preavviso contrasterebbe, con il generale principio della rilevanza dei contributi versati, che altrimenti si Corte di Cassazione – copia non ufficiale rileverebbero sterili. In tal senso, l’art. 73 sopra richiamato espressamente prevede che “in caso di disoccupazione involontaria le persone assicurate hanno diritto ad un’indennità giornaliera ragguagliata alla classe di contributi per la quale negli ultimi mesi è stato eseguito il maggior numero dei versamenti settimanali…”, così stabilendo un chiaro nesso tra montante dei contributi versati ed ammontare dell’indennità di disoccupazione.

In conclusione, il periodo di preavviso non lavorato – per il quale sia corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso, assoggettata a contribuzione previdenziale- va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d’iscrizione nell’AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla corte d’appello di Roma per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte d’appello di Roma per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

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