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L’INPS, con la Circolare n. 137 del 26.11.2020, ha fornito istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum previste dal Decreto Ristori (D.L. n. 137 del 2020) in favore delle categorie già beneficiarie dell’indennità prevista dall’art. 9 del Decreto Agosto ( D.L. n. 104/2020), nonché di indennità onnicomprensive previste per alcune categorie di lavoratori colpiti dall’emergenza da COVID-19.

Ecco quanto si legge nella circolare n. 137/2020.

1. Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (di seguito anche decreto Ristori) all’articolo 15, comma 1, ha nuovamente previsto – a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 – l’erogazione una tantum della medesima indennità di importo pari a 1.000 euro.

In particolare, i lavoratori destinatari della tutela, denominata “indennità onnicomprensiva”, di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 sono:

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  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori dello spettacolo;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Pertanto, in attuazione della previsione di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto Ristori, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto Ristori, ma la relativa indennità sarà ai predetti lavoratori erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 9.

2. Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 e che pertanto possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto Ristori.

La disposizione di cui al citato articolo 15, comma 2, prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente – con la predetta qualifica – un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del medesimo decreto Ristori, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata di seguito nel presente paragrafo.

Ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva di cui trattasi, la disposizione di cui al citato articolo 15, comma 2, del decreto Ristori prevede altresì che detti lavoratori abbiano svolto la prestazione lavorativa – con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori – per almeno trenta giornate nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 e che non siano, alla medesima data del 29 ottobre 2020, titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.

La medesima indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è riconosciuta, ai sensi del citato articolo 15, comma 2, anche a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del medesimo decreto Ristori – un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata di seguito.

Anche ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi, la richiamata disposizione normativa di cui al comma 2 dell’articolo 15 del decreto Ristori prevede che i predetti lavoratori abbiano svolto – come lavoratori in somministrazione e con imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali – la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, che non siano – alla data del 29 ottobre 2020 – titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Per entrambe le categorie di lavoratori sopra richiamate, si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione – hanno instaurato e comunque cessato alla data del 29 ottobre 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.

Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta ad una specifica categoria di lavoratori – stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali – si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.

A tal fine – tenuto conto che l’Istituto, cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali. Tabella codici ATECO (la tabella riporta i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità) TURISMO CSC 70501 1. Alberghi (ATECO 55.10.00): a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande). 2. Villaggi turistici (ATECO 55.20.10). 3. Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20). 4. Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): a. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande. 5. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40). 6. Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51): a. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; b. cottage senza servizi di pulizia. CSC 50102 1. Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52) CSC 70501 1. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): a. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi. 2. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10). 3. Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20): a. case dello studente; b. pensionati per studenti e lavoratori; c. altre infrastrutture n.c.a. CSC 70502 70709 1. Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11): a. attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; b. attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina. CSC 50102 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12) CSC 70502 1. Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42): a. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; b. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato. 2. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50): a. ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate. CSC 70502 70709 1. Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00): 1. bar; 2. pub; 3. birrerie; 4. caffetterie; 5. enoteche. CSC 41601 70503 1. Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20): a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera. CSC 70504 40405 40407 1. Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30). 70504 1. Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41). CSC 70401 1. Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): a. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; b. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura. 2. Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): a. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi. 3. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20). 4. Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92). CSC 40404 1. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20): 70705 1. preparazione di pasti da portar via “take-away”; 2. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere. CSC 70708 1. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19): 1. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi; 2. servizi di gestione degli scambi di multiproprietà; 3. servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori; 4. attività di promozione turistica. STABILIMENTI TERMALI CSC 11807 Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). CSC 70708 Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

Per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, considerata la natura particolare di tale rapporto di lavoro, si precisa che l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UniSomm), dell’indicazione, nel periodo utile all’ammissibilità della indennità, dell’invio in missione presso soggetti utilizzatori appartenenti alle categorie ATECO sopra riportate.

Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore, al fine di consentire l’eventuale presentazione della documentazione probatoria utile alla revisione dell’esito stesso.

Tale attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali competenti per residenza del lavoratore.

In particolare, il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate.

A tal fine, sarà considerata quale documentazione probatoria utile: il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento o, in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

3. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020

Il citato articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020, al comma 3 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a complessivi 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori, individuate alle lettere a), b), c), e d) del medesimo comma 3, come di seguito specificate.

I successivi paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sono riferiti ai lavoratori che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, comma 3, lettere a), b), c), e d), del decreto Ristori.

3.1 Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto Ristori.

L’articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto Ristori prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del citato decreto Ristori, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.

Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il comma 4 del citato articolo 15 del decreto legge n. 137 del 2020 prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

3.2 Lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 e che pertanto possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, comma 3, lettera b), del decreto Ristori.

Il medesimo articolo 15, comma 3, alla lettera b) prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del decreto Ristori.

Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il comma 4 del citato articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

3.3 Lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto Ristori.

La disposizione di cui all’articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 137 del 2020 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini dell’accesso all’indennità in questione, la richiamata disposizione normativa prevede che detti lavoratori – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del decreto Ristori – siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 30 ottobre 2020.

Inoltre, la norma sopra richiamata prevede che i suddetti lavoratori, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020.

Anche per tale categoria di lavoratori autonomi, infine, la norma prevede che per accedere all’indennità gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

3.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, comma 3, lettera d), del decreto Ristori.

L’articolo 15, comma 3, lettera d) prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La richiamata disposizione, in particolare, prevede che possono accedere alla suddetta indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere per l’anno 2019 un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, alla data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del decreto Ristori, e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Anche per i suddetti lavoratori incaricati alle vendite a domicilio la norma prevede che – ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi – gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

4. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto Ristori.

L’articolo 15, comma 5, del decreto-legge n. 137 del 2020 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che possono fare valere cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5.

In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i predetti lavoratori devono essere stati titolari – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del decreto Ristori – di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Inoltre, unitamente al requisito di cui sopra, i lavoratori in argomento devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Infine, per il riconoscimento dell’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del decreto Ristori.

Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta alla categoria dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità. Per l’individuazione, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, dei CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, si rinvia alla “Tabella codici ATECO” di cui al paragrafo 2 della presente circolare.

5. Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto Ristori.

Il citato articolo 15, comma 6, prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del citato decreto Ristori, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di trattamento pensionistico diretto alla predetta data del 29 ottobre 2020 (cfr. il successivo paragrafo 8).

Ai sensi del medesimo articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 137 del 2020, l’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del citato decreto Ristori, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

In analogia a quanto previsto per l’accesso alle indennità COVID-19 di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27(c.d. Cura Italia) e al D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 (c.d. Rilancio Italia), nonché alle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 9 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, anche per l’accesso all’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto Ristori, prevista a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e un reddito, per lo stesso anno, non superiore ai 35.000 euro, i lavoratori interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8) alla data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.

Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

6. Presentazione della domanda

Come già precisato al paragrafo 1 della presente circolare, i lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del D.L. n. 104 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una tantum di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto Ristori, ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dai beneficiari medesimi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 9.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Ristori.

Pur avendo l’articolo 15, comma 7 introdotto un termine di presentazione della domanda alla data del 30 novembre 2020, la natura di detto termine, su conforme parere ministeriale, è non decadenziale; pertanto, per consentire un adeguato tempo all’utenza e agli intermediari per presentare le domande per i nuovi beneficiari e nello stesso tempo consentire all’Istituto il pagamento di queste prestazioni entro la fine dell’anno corrente, sarà possibile presentare la domanda entro la data del 18 dicembre 2020.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui sopra, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);

SPID di livello 2 o superiore;

Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l’indennità di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito.

Le tipologie di indennità onnicomprensive di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decretolegge n. 137 del 2020 sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.

7. Finanziamento e monitoraggio

L’articolo 15, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020 prevede che tutte le indennità di cui al medesimo articolo 15 sono erogate dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l’anno 2020.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al richiamato articolo 15, comma 8, del decreto Ristori e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

8. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità

Ai sensi dell’articolo 15, comma 7, del decreto Ristori, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 15 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 14, ossia con le nuove misure introdotte in materia di Reddito di emergenza (Rem).

In analogia a quanto disposto dall’articolo 86 del decreto Rilancio Italia – che prevede l’incumulabilità delle indennità di cui all’articolo 84 del medesimo decreto-legge con l’indennità a favore dei lavoratori domestici, con le indennità a favore dei lavoratori sportivi e con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – anche le indennità di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 non sono cumulabili con le predette indennità.

Analogamente a quanto disposto per tutte le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia in ordine alla non cumulabilità tra le stesse, le indennità di cui all’articolo 15 del decreto Ristori oltre a non essere tra loro cumulabili – come espressamente previsto dal comma 7 del medesimo articolo 15 – non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia e con l’indennità a favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020.

Per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 dispone che, per l’accesso all’indennità onnicomprensiva, gli stessi non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI alla data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore dello stesso decreto Ristori.

Pertanto, l’indennità onnicomprensiva di cui al comma 2 dell’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 a favore dei lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è incompatibile con l’indennità di disoccupazione NASpI. Si precisa che tutte le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni (c.d. “APE sociale”).

Per quanto concerne la compatibilità delle indennità di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, con il Reddito di cittadinanza – in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia e di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 – si richiama la disposizione di cui all’articolo 84, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità COVID-19 si procede ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza, fino all’ammontare della stessa indennità, dovuto per ciascuna mensilità. Le indennità di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 137 del 2020 non sono compatibili con un beneficio del Reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello delle indennità medesime. In ragione di quanto sopra, ai beneficiari delle indennità di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto Ristori, qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza di importo inferiore a 1.000 euro, non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 1.000 euro.

Come anticipato, tra le incompatibilità previste vi è anche quella con il Reddito di emergenza, istituito dall’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020 e per il quale l’articolo 14 del decreto Ristori ha previsto l’erogazione di ulteriori mensilità. Si ricorda che già la previgente normativa ha sancito la non compatibilità del Reddito di emergenza con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge n. 18/2020, e successive modificazioni, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge o una delle indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge n. 34/2020.

In applicazione della stessa ratio legis, il decreto-legge n. 137/2020 ha previsto che le ulteriori quote di Rem non siano altresì compatibili con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano comunque percepito una delle indennità previste dagli articoli 15 del medesimo decreto-legge. In analogia a quanto disposto per le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia, nonché, da ultimo, dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6, dell’articolo 15 del decreto Ristori sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Le indennità onnicomprensive di cui al richiamato articolo 15, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legge n. 137 del 2020 sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.

Si ribadisce che per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, sia l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 sia l’articolo 15, comma 2, del decreto Ristori dispongono che, per l’accesso alla relativa indennità, gli stessi lavoratori non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI rispettivamente alla data del 15 agosto 2020 (articolo 9, comma 1, del D.L. n. 104/2020) e del 29 ottobre 2020 (articolo 15, comma 2, del D.L. n. 137/2020).

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui al richiamato articolo 15 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile. 9. Strumenti di tutela Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto Ristori l’interessato può proporre azione giudiziaria.

(Fonte: INPS)

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