Fase 2 Coronavirus, misure urgenti per contenimento emergenza

Fase 2 Coronavirus: guida alle misure urgenti di contenimento dell’emergenza introdotte dal DPCM 26 aprile. Smart working, attività produttive consentite, spostamenti e obblighi per datori di lavoro e lavoratori.

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La Fase 2 Coronavirus ha rappresentato uno snodo cruciale nella gestione dell’emergenza sanitaria in Italia: il passaggio da un regime di chiusura generalizzata a un progressivo, ma controllato, allentamento delle restrizioni. Comprendere le misure urgenti per il contenimento dell’emergenza introdotte in quella fase permette oggi ai professionisti del diritto del lavoro di contestualizzare correttamente gli obblighi che gravarono su datori di lavoro e lavoratori, nonché le tutele attivate a favore delle categorie più vulnerabili. L’INAIL, con comunicato del 28 aprile, rese noto l’avvio ufficiale della Fase 2, disciplinata nel dettaglio dal DPCM 26 aprile e dalle successive disposizioni attuative.

Fase 2 Coronavirus: il quadro normativo delle misure urgenti di contenimento

Il DPCM 26 aprile costituì il principale strumento normativo della Fase 2, introducendo un sistema articolato di misure urgenti di contenimento dell’emergenza sull’intero territorio nazionale. La logica sottesa al provvedimento era quella di bilanciare due esigenze contrapposte: la tutela della salute pubblica, ancora esposta al rischio di contagio da COVID-19, e la progressiva ripresa delle attività economiche e sociali, rimaste paralizzate durante la Fase 1. Le disposizioni del DPCM 26 aprile entrarono in vigore il 4 maggio, in sostituzione del DPCM 10 aprile, e furono efficaci fino al 17 maggio, ad eccezione di quanto previsto dai commi 7, 9 e 11 dell’art. 2, applicabili dal 27 aprile in aggiunta alle disposizioni del precedente DPCM.

Misure di informazione e prevenzione su tutto il territorio nazionale

Il decreto individuò, in primo luogo, un insieme di misure di informazione e prevenzione destinate all’intera popolazione. Tali misure imponevano il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, l’obbligo dell’uso di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi pubblici e il divieto di assembramento. Si trattava di prescrizioni trasversali, applicabili indipendentemente dal settore di attività, che definivano il perimetro minimo di sicurezza entro cui ogni forma di interazione sociale e lavorativa doveva svolgersi.

Trasporto pubblico e mobilità: le regole della Fase 2

Specifiche disposizioni regolavano il trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, lacuale, aereo e nelle acque interne, imponendo protocolli di sicurezza stringenti agli operatori del settore. Parallelamente, il decreto disciplinava l’ingresso in Italia, compresi i transiti e i soggiorni di breve durata, con l’obiettivo di prevenire l’importazione di nuovi focolai dall’estero.

Attività produttive: sospensioni e riaperture nella Fase 2 dell’emergenza

Uno degli aspetti più rilevanti per il diritto del lavoro riguardava la disciplina delle attività produttive. Nella Fase 2 del Coronavirus continuavano a essere sospese le attività produttive industriali e commerciali, fatta eccezione per determinate attività espressamente individuate. In particolare, venivano riammesse le attività nei settori delle costruzioni, della manifattura e del commercio all’ingrosso per i due comparti, mentre continuavano a essere garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Questa apertura selettiva imponeva ai datori di lavoro dei settori riammessi l’adozione di protocolli di sicurezza condivisi con le parti sociali, rendendo la ripresa produttiva strettamente condizionata alla predisposizione di misure organizzative e igienico-sanitarie adeguate.

Spostamenti e congiunti: il regime dei divieti nella Fase 2

Restava ancora vigente il divieto di spostamento all’interno della regione, salvo che per le motivazioni già previste nella Fase 1, alle quali veniva aggiunta la possibilità di incontrare i congiunti, a condizione che fossero rispettati il divieto di assembramento, l’obbligo della distanza interpersonale e l’obbligo dell’uso di protezioni delle vie respiratorie. La nozione di “congiunto”, non definita esplicitamente nel decreto, divenne oggetto di chiarimenti interpretativi da parte della Presidenza del Consiglio, che vi ricomprese parenti, affini, coniugi, conviventi, fidanzati e persone legate da stabili relazioni affettive.

Attività consentite: parchi, sport, cerimonie e ristorazione con asporto

In aggiunta alle attività già consentite, il DPCM 26 aprile autorizzava, nel rispetto della distanza di sicurezza e dei divieti di assembramento, l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici, lo svolgimento di cerimonie funebri, le attività sportive o motorie e la ristorazione con asporto, fermo restando il divieto di consumare i prodotti nei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Queste aperture, per quanto limitate, segnalarono una prima, significativa discontinuità rispetto al regime di chiusura totale della Fase 1.

Misure specifiche per la disabilità

Il decreto prevedeva altresì ulteriori misure specifiche per la disabilità, riconoscendo la necessità di tutele rafforzate per le persone con disabilità e i loro caregiver, in un contesto in cui le restrizioni alla mobilità rischiavano di incidere in modo sproporzionato su questa categoria.

Smart working e lavoro agile nella Fase 2: obblighi e modalità operative

Tra le misure urgenti di contenimento dell’emergenza Coronavirus nella Fase 2, un ruolo centrale continuava a essere rivestito dal lavoro agile. Il DPCM incentivava il ricorso allo smart working sia per le pubbliche amministrazioni — anche in deroga alla disciplina vigente — sia per i datori di lavoro privati, per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ordinariamente richiesti dalla legge. L’unico adempimento richiesto era l’assolvimento degli obblighi di informativa in via telematica, secondo il modello allegato al comunicato INAIL.

Questa semplificazione procedimentale, introdotta in via emergenziale, ha avuto un impatto duraturo sulla cultura organizzativa delle imprese italiane, accelerando un processo di digitalizzazione del lavoro che il legislatore ha successivamente consolidato in via ordinaria.

Documenti allegati al comunicato INAIL

Al comunicato INAIL del 28 aprile furono allegati i seguenti documenti operativi, messi a disposizione di datori di lavoro e lavoratori per facilitare l’adempimento degli obblighi previsti dalle misure urgenti di contenimento dell’emergenza nella Fase 2 del Coronavirus:

(Fonte: INAIL)

FAQ — Fase 2 Coronavirus e misure urgenti di contenimento: le domande più frequenti

Quando è iniziata ufficialmente la Fase 2 del Coronavirus in Italia?

La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus è iniziata ufficialmente il 4 maggio, data di entrata in vigore del DPCM 26 aprile, che ha sostituito il precedente DPCM 10 aprile. Alcune disposizioni specifiche (commi 7, 9 e 11 dell’art. 2) erano tuttavia già applicabili dal 27 aprile, in aggiunta alle misure della Fase 1.

Quali attività produttive erano consentite nella Fase 2?

Nella Fase 2 del Coronavirus, accanto ai servizi essenziali già attivi, venivano riammesse le attività nei settori delle costruzioni, della manifattura e del commercio all’ingrosso per i due comparti. I servizi bancari, finanziari e assicurativi continuavano a essere garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Tutte le altre attività produttive industriali e commerciali restavano sospese.

Era obbligatorio il lavoro agile nella Fase 2?

Il DPCM 26 aprile non imponeva un obbligo assoluto di ricorrere allo smart working, ma lo incentivava fortemente come misura prioritaria di contenimento del rischio di contagio. Per le pubbliche amministrazioni e i datori di lavoro privati, era possibile attivarlo anche in assenza degli accordi individuali, con il solo adempimento dell’informativa telematica.

Era possibile incontrare i congiunti durante la Fase 2?

Sì. Il DPCM 26 aprile ha introdotto, tra le motivazioni che giustificavano gli spostamenti, la necessità di incontrare i congiunti, a condizione che fossero rispettati il divieto di assembramento, la distanza interpersonale e l’obbligo dell’uso di protezioni delle vie respiratorie.

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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