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L’emergenza COVID-19 ha imposto un massiccio utilizzo degli ammortizzatori sociali e tutta una normativa ad hoc necessaria alle nuove esigenze legate alla gestione dei permessi parentali, alla cassa integrazione, agli infortuni, ecc. e alla loro compatibilità.

Facciamo quindi il punto della situazione.

PERMESSI PARENTALI

Rispetto alla integrazione salariale il congedo di maternità ha sempre prevalenza sul primo. La dipendente come è noto potrà decidere se avvalersi o meno della astensione e nel caso in cui opti per il congedo facoltativo, avrà diritto solo alla relativa indennità, senza la possibilità di cumulare questo con il trattamento CIG.

Nel caso in cui la lavoratrice/il lavoratore rinunci al congedo parentale e utilizzi i c.d.  strumenti alternativi (voucher baby sitting) il relativo contributo sarà cumulabile con le prestazioni erogate dalla Cassa Integrazione Guadagni.

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Invece, i permessi per allattamento spettano – in presenza di prestazioni lavorative – esclusivamente in caso di riduzione dell’orario e se coincidono con le ore di attività lavorativa. In ipotesi di sospensione del lavoro a “zero ore” avrà prevalenza l’ammortizzatore.

FESTIVITA’ E FERIE

Se nel periodo di godimento dell’integrazione salariale ricadono festività infrasettimanali, queste ultime resteranno a carico del datore di lavoro poiché non sono mai integrabili con l’ammortizzatore.

In caso di sospensione, se il sistema retributivo prevede la paga mensile, le festività saranno integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale.

Per le ferie invece è necessario distinguere se vi è la sospensione a zero ore o la riduzione dell’attività lavorativa.

In caso di sospensione a zero ore sarà il datore di lavoro che potrà individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione (questo periodo potrà essere anche posticipato alla conclusione della sospensione del lavoro e in coincidenza con la ripresa dell’attività produttiva).

Invece, in caso di riduzione dell’attività lavorativa e quindi l’orario è ridotto a causa della Cassa Integrazione Guadagni, la fruizione delle ferie seguirà le regole generale normalmente applicate.

PERMESSI LEGGE 104 E CASSA INTEGRAZIONE

Si tratta di un’altra ipotesi di sovrapposizione tra ammortizzatori sociali e permessi ex L. 104/1992: e quindi se si è in presenza di sospensione a zero ore, non spetta alcun giorno di permesso retribuito. Se invece si è in presenza di una riduzione di orario, occorre distinguere tra riduzione verticale (il diritto alla fruizione dei tre giorni mensili di permesso dovrà essere riproporzionato in base alla effettiva riduzione della prestazione lavorativa) e riduzione orizzontale (il diritto alla fruizione dei tre giorni mensili di permesso retribuito resta immutato).

Per quanto riguarda invece il congedo in caso di figli con handicap grave (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) occorre anche qui distinguere tra sospensione a zero ore (non si può effettuare la richiesta in corso di sospensione in Cassa Integrazione Guadagni) e riduzione di orario (la richiesta potrà essere effettuata per le ore residuali di prestazione lavorativa)

INFORTUNIO SUL LAVORO

L’indennità in caso di infortunio sul lavoro ha la prevalenza sia in caso di incidente avvenuto prima dell’inizio della Cassa Integrazione Guadagni con sospensione a zero ore, sia se si verifica durante la residua attività lavorativa in presenza di un ammortizzatore che preveda una riduzione di orario.

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