Advertisement

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 5957 del 2018, ha stabilito che “nel caso  in cui un danno sia stato causato al lavoratore da cosa che il datore di lavoro ha in custodia – con il correlato obbligo di vigilanza e controllo su di essa — ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno stesso e l’ambiente ed i luoghi di lavoro, sussiste ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.2051 (danno cagionato da cose in custodia) e 2087 (tutela delle condizioni di lavoro) cod.civ, una responsabilità del datore di lavoro, salvo che lo stesso provi il caso fortuito” (Dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 13.3.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa.

Il sig. …. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Udine la … a r.l. per conseguirne la condanna al risarcimento dei danni subiti all’esito dell’infortunio occorsogli in data ….

Esponeva che, mentre era intento a praticare dei fori con un macchinario all’interno di una galleria ferroviaria in costruzione, era esplosa una carica rimasta nascosta, arrecandogli gravi lesioni personali.

Advertisement

Resisteva al ricorso la società convenuta.

Il giudice adito rigettava le domande proposte con pronuncia che veniva confermata dalla Corte distrettuale.

A fondamento del decisum, la Corte osservava, per quanto in questa sede rileva, che il quadro probatorio delineato in prime cure aveva consentito di acclarare che l’eventus damni non fosse causalmente riconducibile a comportamento colposo del personale preposto al controllo del sito, il quale aveva provveduto alla preparazione della parete ove si sarebbero dovute posizionare le nuove cariche esplosive; né a carico del datore di lavoro, non essendovi sul sito segnali di pericolo per la esistenza di cariche rimase inesplose.

Escludeva, poi, l’applicabilità alla fattispecie, dei dettami di cui all’art. 2051 c.c., prospettata per la prima volta in appello secondo modalità ritenute inammissibili, implicando ulteriori e precisi riscontri non consentiti per la prima volta in sede di gravame.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il sig. … sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso la società datrice di lavoro.

La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore e per l’effetto ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

Advertisement