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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 4815 del 2019, ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro contro il risarcimento del danno morale nei confronti di un dipendente “ripetutamente offeso per la presunta omosessualità da parte del legale rappresentante” (dal Quotidiano del diritto del Sole 24 ore del 20.2.2019).

Ecco i fatti di causa.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 466/2014 ha respinto l’appello proposto dalla s.p.a. …, confermando la sentenza di primo grado di condanna della predetta società al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato al dirigente sig. … dalla condotta vessatoria posta in essere dal legale rappresentante del … sig. ….

La Corte territoriale ha ritenuto che la pronuncia del Tribunale avesse ad oggetto i fatti dedotti dal ricorrente in primo grado a fondamento della pretesa risarcitoria e relativi alla condotta offensiva e vessatoria posta in essere in suo danno dal legale rappresentante della società, quantomeno dal 2001 e fino alla data del licenziamento, risalente al 2007; ha rilevato come la condotta datoriale, quanto alle ripetute offese sulla presunta omosessualità del dirigente, avesse trovato conferma nelle deposizioni di testimoni.

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La Corte di merito ha escluso che la condotta posta in essere dal legale rappresentante sig. … fosse solo espressione di un clima scherzoso nell’ambiente di lavoro, avendo al contrario rilevato che la condotta medesima, in quanto ripetutamente posta in esser dal titolare della società nei confronti di un dipendente che, sebbene avente qualifica dirigenziale, era comunque in una condizione di inferiorità gerarchica (e, difatti, mai aveva reagito alle altrui offese), esprimesse un atteggiamento di grave mancanza di rispetto e quindi di lesione della personalità morale del lavoratore.

Secondo la sentenza impugnata, il lavoratore aveva allegato il danno subito (“stato d’ansia e di stress … pregiudizio alla vita di relazione, pregiudizio alla dignità e professionalità, per la conoscenza nell’ambito aziendale”) e questo era stato provato per presunzioni; che, inoltre, era congruo il criterio di liquidazione adottato dal giudice di primo grado e riferito alla retribuzione per il periodo di sei mesi.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema, con il principio di diritto sopra esposto. La Corte ha infatti ritenuto che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona (le ripetute offese sulla sua presunta omosessualità), costituzionalmente garantiti, è risarcibile … anche quando non sussiste un fatto-reato a condizione “che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale; che la lesione dell’interesse sia grave…; che il danno non sia futile”.

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