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Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 12564 del 2018, hanno stabilito che l’ammontare della pensione di reversibilità non va detratta dal risarcimento del danno.

Vediamo insieme la decisione delle Sezioni Unite con l’articolo pubblicato oggi (23.5.2018) dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore (firma: G. Piagnerelli, Titolo: “La pensione di reversibilità non fa cumulo con il risarcimento del danno”) che di seguito riportiamo.

Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto. Questo l’importante principio di diritto enunciato dalle sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12564/2018.

I chiarimenti delle sezioni Unite. I Supremi giudici si sono trovati a dover fornire chiarimenti in una materia così delicata e complessa (con orientamenti differenti) come quella degli infortuni, in cui a seguito di un sinistro stradale, al superstite venga concessa la pensione di reversibilità. In particolare alla Corte era stato chiesto se sul piano strettamente patrimoniale la pensione fosse da considerare o meno parte integrante del risarcimento patrimoniale. E la risposta della Cassazione è stata in senso assolutamente negativo. Questo perché – si legge nella sentenza – è completamente differente la natura e la motivazione che sta alla base della corresponsione della pensione e del risarcimento vero e proprio. L’erogazione da parte dell’istituto previdenziale della reversibilità si basa sul rapporto di lavoro del de cuius e sui contributi da questo versati. Il risarcimento del danno patrimoniale, invece, è determinato esclusivamente da un fatto che ha cagionato un danno a terzi e che per forza di cosa genera un ristoro completamente differente. Se così non fosse si rischierebbe di ledere diversi principi sanciti dalla Costituzione. E allora con questa soluzione la Cassazione ha evitato che possa sorgere un arricchimento indebito a fronte dei soggetti danneggiati e al tempo stesso ha delineato i confini della prestazione assistenziale da quella risarcitoria. In definitiva i giudici di legittimità hanno bocciato seccamente quanto stabilito dalla Corte d’appello che erroneamente ha assorbito, nel risarcimento da sinistro stradale il valore capitale della pensione di reversibilità costituita dall’Inps a favore della vedova, pari al 60% della pensione già percepita dal de cuius.

Conclusioni. La Corte ha così accolto l’appello della donna cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che dovrà necessariamente adeguarsi al principio di diritto enunciato dai giudici di piazza Cavour.

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