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La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con Interpello 3 del 2018, ha risposto ad un quesito avanzato dal Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) concernente la seguente questione: in alcuni campi nomadi, presso i quali la Polizia Locale svolge servizi di vigilanza “…si verificano, in maniera costante, roghi […] tali roghi, oltre all’allarme di inquinamento ambientale ed oltre al danno alla salute cagionato nei confronti dei cittadini, preoccupano non poco anche lo Scrivente e tutti i reparti di Polizia Locale coinvolti. Infatti, i roghi in questione rappresentano un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nel servizio di pattuglia”. Tutto ciò considerato viene richiesto “… se, e in che misura, l’art. 3 comma 2 [d.lgs. n. 81/2008] si applichi nei confronti dei dipendenti della Polizia Locale e se essi possano essere incardinati nelle Forze «destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica»”. Viene, altresì, chiesto se “… anche alla luce del DVR allegato [riferito a quello della Polizia Municipale di Vibo Valentia] le postazioni mobili o soggette a cambiamento, ed in particolare i luoghi succitati dei roghi, costituiscano ambiente di lavoro alla luce delle norme appena richiamate e se, pertanto, vi sia un obbligo, da parte dei Comandi di Corpi di Polizia Locale, di predisporre le misure di sicurezza generali predisposte dal TU (artt. 62 e segg., 42 e segg.) e, più specificamente, quelle di cui all’allegato IV del medesimo Decreto (artt. 1, 2, 4) nell’ambito della attività di presidio dei roghi medesimi”.

La Commissione, in merito hai quesiti presentati, ha innanzi tutto premesso che:

–  l’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, individuando il proprio 
campo di applicazione, dispone che il medesimo decreto “… si applica a tutti i 
settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”;

–  il successivo comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che: “nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica … le disposizioni del presente decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative …”.

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Poi, con riferimento, nello specifico, ai compiti della Polizia Locale:

–  la legge n. 65 del 7 marzo 1986 “Legge quadro sull’ordinamento della polizia 
municipale” prevede, all’articolo 3, che “gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità”;

–  il successivo articolo 5 della medesima legge n. 65/1986 individua le ulteriori funzioni che possono essere svolte dalla Polizia Locale, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali, “a) funzioni di polizia giudiziaria […] b) servizio di polizia stradale […] c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza … A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza …”.

Tenuto conto, altresì, che:

– l’articolo 62 del d.lgs. n. 81/2008 definisce «luoghi di lavoro» “… i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”;

– il seguente articolo 63, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i luoghi di lavoro, così come sopra definiti, “devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV”.

Considerato, infine, che:

– a norma dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 questa Commissione può dare risposte esclusivamente a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”.

Tutto ciò premesso, la Commissione ha fornito le seguenti indicazioni:

Per quanto concerne il primo quesito, il d.lgs. n. 81/2008 si applica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche l’attività svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale alla quale si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, qualora l’attività comporti – ai sensi degli articoli 3 e 5 della già citata legge n. 65/1986 – lo svolgimento di “compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.

Relativamente al secondo quesito, si rappresenta che “ferme restando le disposizioni di cui al titolo I”, per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 62 del d.lgs. n. 81/2008, si intendono, unicamente ai fini dell’applicazione del Titolo II, i “luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

La Commissione ha precisato, infine, che “dovendosi esprimere su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, non può pronunciarsi in ordine all’adeguatezza di specifici documenti, tuttavia ritiene opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi alle caratteristiche peculiari dei compiti e delle attività svolte dai singoli lavoratori ovvero alla specifica situazione organizzativa”.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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