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La Corte di Cassazione, con la sentenza 1377 del 2018, ha dichiarato sproporzionato il licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente per avere utilizzato lโ€™ auto aziendale, non per ragioni di servizio ma per effettuare il tragitto casa โ€“ lavoro e in pausa pranzo.

Ed รจ questo il tema trattato dallโ€™articolo pubblicato oggi (31.1.2018) dal Sole 24 Ore (firma: M. Biolchini e C. Brevi; Titolo: โ€œNiente licenziamento per utilizzo privato dellโ€™ auto aziendaleโ€) che di seguito riportiamo.

Non รจ proporzionale il licenziamento disciplinare del dipendente che sistematicamente utilizza lโ€™autovettura aziendale, assegnatagli formalmente solo per ragioni di servizio, per compiere il tragitto tra lโ€™ufficio e la propria abitazione nonchรฉ in pausa pranzo. In tal senso si รจ pronunciata la Cassazione con la sentenza 1377/2018.
Presentando ricorso alla Suprema corte il datore di lavoro ha insistito sulla erronea interpretazione della nozione di โ€œgiusta causaโ€: a suo dire, il giudizio di gravitร  idoneo a giustificare un licenziamento in tronco deve tenere conto anche della reiterazione delle condotte e della consapevolezza dellโ€™obbligo di utilizzare la vettura solo per fini aziendali, prescindendo dalla sussistenza di un intento fraudolento, cosรฌ come dal verificarsi di un concreto pregiudizio economico per lโ€™azienda, elementi fattuali che non erano stati debitamente presi in considerazione nei precedenti gradi di giudizio.
La Cassazione, dopo aver ribadito il proprio costante orientamento per cui la valutazione sulla giusta causa di licenziamento deve riguardare non solo la gravitร  dei fatti addebitati e lโ€™intensitร  del profilo soggettivo, ma anche la proporzionalitร  degli stessi rispetto alla sanzione inflitta, concentra la sua analisi unicamente su questo secondo profilo.
Viene, infatti, chiarito che il concetto ampio e generico di utilizzo aziendale dellโ€™autovettura elaborato dai giudici del merito nel caso specifico non serve a scriminare la condotta posta in essere dal dipendente (che, pertanto, rimane illecita), ma semplicemente a connotare in termini di minore gravitร  il comportamento a questโ€™ultimo contestato. Tale circostanza, unita alla ridotta intensitร  dellโ€™elemento soggettivo e allโ€™assenza di conseguenze negative in capo alla societร , permette di confermare la mancanza di proporzionalitร  della condotta rispetto alla sanzione del licenziamento, con conseguente obbligo di reintegra in capo al datore di lavoro.
Il corretto utilizzo dellโ€™autovettura concessa in uso per soli motivi di servizio รจ, tuttavia, una tematica poco discussa in sede giurisdizionale.
In un caso analogo, anche il tribunale di Milano (sentenza 5081/2010) era giunto a ritenere sproporzionato il licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore che, mai prima destinatario di procedimenti disciplinari, in due occasioni aveva utilizzato lโ€™auto di servizio per motivi meramente personali. Il giudicante, infatti, pur ammettendo che sotto il profilo prettamente oggettivo tali episodi costituivano uso indebito di un bene aziendale, aveva ritenuto che da un punto di vista soggettivo non fossero ravvisabili i caratteri di dolo e malafede necessari a giustificare una risoluzione in tronco del rapporto.
Appare quindi evidente come in entrambe le decisioni venga affermata lโ€™illegittimitร  del comportamento del dipendente, seppur non tale da giustificare la massima sanzione prevista dal nostro ordinamento; รจ ragionevole ritenere, tuttavia, che una tale condotta possa essere utilmente sanzionata dal datore quantomeno con una ammonizione scritta.

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