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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 6915 del 2021, ha stabilito che la violazione dell’obbligo di lealtà e buona fede da parte dell’agente di commercio nell’esecuzione dell’incarico, legittima il recesso per giusta causa da parte del preponente.

Nel caso all’esame della Cassazione l’agente di commercio, durante lo svolgimento del rapporto di agenzia, aveva contattato altri collaboratori del preponente per indurli ad iniziare una nuova attività imprenditoriale nello stesso settore merceologico, contravvenendo così al patto di non concorrenza e violando altresì i canoni di buona fede e correttezza “cui deve essere improntata l’attività di collaborazione dell’agente, quale espressione del dovere di fedeltà di cui all’art. 1746 del codice civile”.

A norma di tale articolo, infatti, nell’esecuzione dell’incarico, l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede, per cui la violazione di tale dovere, indipendentemente dall’esito positivo o meno dell’iniziativa, costituisce un comportamento in contrasto con i doveri essenziali dell’agente e integra un’ipotesi di giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c.

A tale stregua, pertanto, l’agente di commercio deve agire con la diligenza del “buon padre di famiglia”, requisito essenziale per lo svolgimento dell’incarico. Mentre la violazione dei doveri di lealtà e buona fede comporta sicuramente la lesione del vincolo fiduciario con il preponente, e conseguentemente l’applicazione dell’art. 2119 c.c. (licenziamento per giusta causa), per analogia con il rapporto di lavoro subordinato. Il vincolo fiduciario non ha mancato di evidenziare la Corte Suprema, nel rapporto di agenzia ha una “maggiore intensità rispetto al lavoro subordinato” proprio in ragione della maggiore autonomia di gestione della prestazione resa dall’agente per “luoghi, tempo, modalità e mezzi” per il conseguimento delle finalità aziendali. E da ciò consegue che a fronte di una maggiore autonomia è sufficiente un fatto di minore gravità per legittimare il recesso per giusta causa (inadempimento) con l’agente.

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