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La Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 234340, ha stabilito che usare i permessi di cui alla L.n. 104/1992 per fini diversi rispetto a quelli per cui sono stati riconosciuti, configurano abuso del diritto e violano i principi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro e dell’ente previdenziale, rendendo così legittimo il licenziamento per giusta causa.

Come è noto, si legge in sentenza, i permessi di cui alla L. n. 104 del 1992, articolo 33, sono riconosciuti “al lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la “ratio” della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza. Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari”.

Invero, in base alla ratio della L. n. 104 del 1992, articolo 33, comma 3, che attribuisce al “lavoratore dipendente… che assiste persona con handicap in situazione di gravità…” il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, è necessario che l’assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile; questa può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell’interesse del familiare assistito (cfr. Cass. Ord. n. 23891 del 2018)”.

Secondo l’orientamento consolidato della Corte Suprema, quindi, Corte, il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga dei permessi previsti dal citato articolo 33, in coerenza con la funzione dello stesso, ossia l’assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale.

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