NASpI all’estero: chiarimenti per i beneficiari che espatriano o soggiornano fuori dall’Italia
Uno dei nodi più delicati nella gestione dell’indennità di disoccupazione NASpI riguarda la posizione di chi, dopo aver maturato il diritto alla prestazione, decide di trasferirsi o soggiornare all’estero — sia in un Paese dell’Unione Europea sia in uno Stato extracomunitario. Capire quali obblighi permangono e quali diritti si conservano è essenziale per evitare decurtazioni o decadenze indesiderate. L’INPS, con la Circolare 177, ha fornito chiarimenti organici a seguito del parere del Ministero del Lavoro, definendo le modalità operative cui i beneficiari di NASpI che espatriano o soggiornano all’estero devono attenersi.
Il quadro normativo di riferimento: condizionalità e soggiorno all’estero
Le istruzioni dell’Istituto sono relative alle nuove modalità operative cui gli interessati devono attenersi in ordine alla erogazione della indennità di disoccupazione. Il punto di partenza è la disciplina della condizionalità, contenuta negli articoli 20 e 21 del D.Lgs n. 150/2015: tali disposizioni prevedono obblighi stringenti — partecipazione alle misure di politica attiva, disponibilità al lavoro, rispetto degli appuntamenti con i Centri per l’Impiego — la cui violazione comporta la decurtazione o la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Il Ministero del Lavoro ha formulato il principio secondo cui proprio questa previsione legislativa — con i contenuti di stringente condizionalità comportanti la decadenza o la riduzione della prestazione — è idonea di per sé ad impedire un allontanamento per periodi di lunga durata, rendendo superfluo un divieto esplicito di espatrio.
Principio generale: il beneficiario NASpI può recarsi all’estero senza giustificarne le ragioni
Ne consegue che, una volta acquisito il diritto alla prestazione NASpI, il soggetto beneficiario — cittadino italiano, dell’Unione Europea o extracomunitario — potrà recarsi all’estero, in Paese comunitario o extracomunitario, senza giustificarne le ragioni e continuando a percepire la prestazione. Permangono, tuttavia, in capo all’interessato i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti — a seconda dei casi — nella decurtazione o nella decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Posto questo criterio di carattere generale, l’INPS ha precisato le regole specifiche che si applicano a seconda della destinazione e della finalità del soggiorno all’estero.
NASpI e soggiorno in un Paese UE: il regime di esportabilità
Nei confronti dei beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro Paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione, trova applicazione lo speciale regime di sicurezza sociale — definito dagli articoli 7, 63, 64 e 65 del Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 — che permette, una volta espletati specifici adempimenti, l’esportabilità dell’indennità di disoccupazione con il conseguente diritto a continuare a percepire all’estero e a carico dell’Italia, per un massimo di tre mesi, la prestazione ottenuta in Italia.
A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha meglio definito anche la portata del suddetto principio di esportabilità coordinato con il nuovo sistema di regole di condizionalità. Il Dicastero ha precisato che nella disciplina comunitaria sulle ipotesi di espatrio alla ricerca di un’occupazione «rileva l’intentio legis diretta, in prevalenza, a consentire il permanere del beneficio in capo al percettore e ad esonerarlo dagli obblighi di condizionalità piuttosto che a stabilire un termine massimo di fruizione della prestazione».
I primi tre mesi: esonero dalla condizionalità italiana
I beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro Paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione — purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria — possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori. Durante questo periodo, il sistema di sicurezza sociale europeo sostituisce, in sostanza, gli obblighi di politica attiva italiani.
Dal quarto mese in poi: ritorno agli obblighi di condizionalità
Dal primo giorno del quarto mese, anche i beneficiari di prestazione NASpI che si sono recati in altro Paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione e che vi si trattengano conservano solo il diritto a percepire la prestazione, ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti — a seconda dei casi — nella decurtazione della prestazione o nella decadenza dalla medesima e dallo stato di disoccupazione.
NASpI e soggiorno in Paese extracomunitario o per motivi diversi dalla ricerca di lavoro
Per i beneficiari che si recano in un Paese non appartenente all’Unione Europea, o che soggiornano all’estero per ragioni diverse dalla ricerca di un’occupazione, non si applica il regime speciale di esportabilità previsto dal Regolamento CE n. 883/2004. In questi casi vige il principio generale: il beneficiario può soggiornare all’estero senza obbligo di giustificazione, ma rimane integralmente soggetto alle regole di condizionalità della legislazione italiana. Il mancato rispetto degli obblighi — ad esempio la mancata partecipazione a iniziative di politica attiva o la non disponibilità al lavoro — espone alle medesime sanzioni previste per chi risiede in Italia.
Riepilogo operativo per i beneficiari NASpI che espatriano
Per orientarsi concretamente, è utile distinguere le situazioni principali che si possono presentare:
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- Soggiorno in Paese UE per ricerca di lavoro (primi 3 mesi): la NASpI è esportabile; il beneficiario è esonerato dalla condizionalità italiana, a condizione di aver adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 883/2004 (iscrizione al servizio per l’impiego del Paese di destinazione, comunicazione preventiva all’INPS).
- Soggiorno in Paese UE per ricerca di lavoro (dal 4° mese): la NASpI continua ad essere erogata, ma il beneficiario torna soggetto alla condizionalità italiana.
- Soggiorno in Paese UE o extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro: la NASpI è erogata, ma permangono integralmente gli obblighi di condizionalità italiani.
- Soggiorno in Paese extracomunitario per ricerca di lavoro: non si applica il regime di esportabilità UE; valgono le regole generali con piena condizionalità italiana.
FAQ: NASpI e soggiorno all’estero
Posso percepire la NASpI se mi trasferisco all’estero?
Sì. Una volta acquisito il diritto alla prestazione, il beneficiario può recarsi all’estero — in un Paese UE o extracomunitario — senza dover giustificare le ragioni del soggiorno, continuando a percepire la NASpI. Rimangono tuttavia gli obblighi di condizionalità previsti dalla legge italiana, la cui violazione comporta sanzioni.
Per quanto tempo posso portare la NASpI in un altro Paese UE se cerco lavoro?
Il Regolamento CE n. 883/2004 consente l’esportabilità della NASpI per un massimo di tre mesi. Durante questo periodo, il beneficiario è esonerato dalla condizionalità italiana. Dal quarto mese, se rimane all’estero, torna soggetto agli obblighi di condizionalità previsti dalla normativa italiana.
Devo comunicare all’INPS che mi reco all’estero?
Per beneficiare del regime di esportabilità nei Paesi UE è necessario ottemperare agli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, tra cui la comunicazione preventiva all’INPS e l’iscrizione al servizio per l’impiego del Paese di destinazione. Per soggiorni in Paesi extracomunitari o per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, è comunque opportuno verificare con l’INPS le modalità di comunicazione per evitare interruzioni nell’erogazione.
Cosa succede se non rispetto gli obblighi di condizionalità mentre sono all’estero?
La violazione degli obblighi di condizionalità — sia durante il soggiorno all’estero (quando applicabili) sia al rientro in Italia — comporta le medesime sanzioni previste per i beneficiari residenti in Italia: decurtazione della prestazione o decadenza dalla NASpI e dallo stato di disoccupazione, a seconda della gravità dell’inadempimento.
Per tutte le altre informazioni consultare la circolare 177 disponibile cliccando sul link.
(Fonte: INPS)
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



