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Naspi, ASpI e Mini AspI, compatibilità delle indennità con alcune tipologie di attività lavorativa:

L’INPS, con la Circolare 174 del 2017, ha fornito precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione Naspi, Aspi e mini Aspi con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito.

Al riguardo, si rammenta che a norma del D.Lgs. n. 22/2015 (art. 9, comma 2 e 3 e art. 10, comma 1) il soggetto che percepisce la Naspi, in presenza di concomitante attività lavoro, conserva il diritto alla disoccupazione in misura ridotta dell’80% del reddito previsto derivante da tale attività a condizione che comunichi all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto.

Per saperne di più sulla compatibilità delle indennità di disoccupazione Naspi, Aspi e Mini Aspi con alcune tipologie di attività lavorativa vi invitiamo a leggere anche l’articolo pubblicato oggi (24.11.2017) dal Sole 24 Ore (firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Naspi e borse di studio cumulabili”) che di seguito riportiamo.

I percettori di Naspi hanno più possibilità, rispetto al passato, di svolgere attività di lavoro durante la percezione della prestazione. L’Inps illustra nella circolare 174 di ieri le regole di compatibilità della Naspi con alcuni altri istituti. Riguardo ai soggetti beneficiari di Naspi, titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, nonché di premi e di compensi collegati allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, l’Istituto, non riconoscendo a tali attività carattere lavorativo, ne ammette la piena cumulabilità con la Naspi.
Il soggetto interessato non deve effettuare all’Inps nessuna comunicazione circa l’attività i relativi redditi. Chi, invece, riceve la Naspi unitamente a borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) potrà cumulare i due introiti, ma si vedrà decurtare l’indennità per i compensi ricavati delle attività svolte entro il tetto di 8mila euro annui. Il percettore ha un mese di tempo per comunicare all’Inps la situazione e i redditi conseguibili (anche pari a zero).
Possono fruire della compatibilità totale e dell’esonero dalla comunicazione coloro che ricevono compensi (non superiori a 5mila euro per anno civile) per lo svolgimento di lavoro occasionale (prestO). Nel documento l’Inps precisa che è ammessa la compatibilità tra la Naspi e il reddito da attività professionale, ma con la riduzione della prestazione. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 4.800 euro. Vige l’obbligo di comunicazione all’Istituto.
Analogamente, la compatibilità – con decurtazione della Naspi –è consentita sino al limite massimo di 8mila euro annui, derivanti dallo svolgimento della funzione di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica nonché per la partecipazione a collegi e commissioni. Ribadito l’obbligo di comunicazione.
Per i soci di società la circolare regolamenta alcune situazioni particolari, tra cui evidenziamo la possibile fruizione totale della Naspi in presenza di redditi di capitale. Infine, nel documento l’Istituto fa dipendere la parziale compatibilità – con riduzione della Naspi – con altre tipologie reddituali, all’iscrizione del socio alle gestioni previdenziali Inps, artigiani, commercianti e agricoli. In particolare, la tale previsione coinvolge i soci di Srl che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale per i quali il limite di reddito, entro il quale è da ritenersi consentita l’attività, è pari a 4.800 euro annui. Da ultimo nella circolare si illustrano le condizioni per l’accesso all’incentivo per l’autoimprenditorialità.

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