L’assegno di accompagnamento alla pensione: disciplina normativa e accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali secondo le nuove direttive INPS

La Circolare INPS 104 del 29 settembre 2026 disciplina l’assegno di accompagnamento alla pensione e gli assegni straordinari dai Fondi di solidarietà bilaterali. Scopri r

Assegno di accompagnamento alla pensione: nuove regole INPS e accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali

Capire come funziona l’assegno di accompagnamento alla pensione è diventato ancora più urgente dopo l’emanazione della Circolare INPS n. 104 del 29 settembre 2026, che ha introdotto precisazioni procedurali significative per i lavoratori cosiddetti contributivi puri — ovvero coloro che non vantano contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996. Il documento, adottato d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ridisegna il quadro operativo dell’isopensione e degli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali, con effetti concreti su migliaia di lavoratori prossimi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Che cos’è l’assegno di accompagnamento alla pensione e a chi si rivolge

L’assegno di accompagnamento alla pensione, comunemente noto come isopensione, è uno strumento di sostegno al reddito che consente ai lavoratori di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro, ricevendo un’indennità economica fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Non si tratta di un trattamento pensionistico in senso stretto, ma di un ponte che collega la cessazione dell’attività lavorativa all’accesso effettivo alla prestazione previdenziale.

Il meccanismo è finanziato interamente dai datori di lavoro e si attiva in genere nell’ambito di accordi sindacali che prevedono riduzioni o trasformazioni dell’organico aziendale. L’INPS svolge un ruolo centrale di certificazione e gestione delle pratiche, verificando che i requisiti soggettivi del lavoratore siano effettivamente soddisfatti e che l’accordo collettivo alla base dell’intervento sia conforme alla normativa vigente.

La platea dei destinatari si è progressivamente ampliata negli anni: accanto ai lavoratori con carriere miste — parte in regime retributivo, parte in regime contributivo — la Circolare 104/2026 affronta esplicitamente la posizione di chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e appartiene quindi integralmente al sistema contributivo. Per questi soggetti, il calcolo del primo momento utile di accesso alla pensione segue regole differenti, il che rende necessaria una disciplina procedurale ad hoc.

Il sistema dei fondi di solidarietà bilaterali: struttura e finalità

I fondi di solidarietà bilaterali rappresentano uno dei pilastri del sistema di ammortizzatori sociali italiano per i settori non coperti dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria. Istituiti su base paritetica tra organizzazioni datoriali e sindacali, questi fondi raccolgono contributi periodici versati dai datori di lavoro — e in alcuni casi anche dai lavoratori — per finanziare prestazioni di sostegno al reddito in caso di crisi aziendale, ristrutturazione o riduzione dell’attività.

Tra le prestazioni erogabili rientrano sia gli assegni di integrazione salariale, analoghi per funzione alla cassa integrazione, sia gli assegni straordinari per il sostegno al reddito. Questi ultimi costituiscono la forma più direttamente collegata all’assegno di accompagnamento alla pensione: vengono riconosciuti ai lavoratori che abbiano raggiunto un’età anagrafica e contributiva tale da rendere prevedibile l’accesso alla pensione entro un orizzonte temporale definito, generalmente non superiore a qualche anno.

La logica sottostante è quella di favorire un ricambio generazionale concordato all’interno delle imprese, consentendo l’uscita di lavoratori anziani — la cui permanenza in azienda sarebbe spesso onerosa in termini di costo del lavoro — e aprendo spazi per l’inserimento di forze più giovani. Il fondo funge da intermediario: raccoglie le risorse versate dai datori di lavoro aderenti e le redistribuisce sotto forma di assegni mensili ai beneficiari, con INPS che certifica i requisiti e coordina l’erogazione.

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Le novità procedurali introdotte dalla Circolare INPS 104/2026

Il contributo più rilevante della Circolare n. 104 del 29 settembre 2026 riguarda proprio la gestione delle posizioni dei contributivi puri nell’ambito dei fondi di solidarietà bilaterali. Fino all’emanazione di questo documento, l’assenza di contribuzione pre-1996 generava incertezze operative sia per i fondi stessi sia per le sedi INPS chiamate a istruire le pratiche, in quanto le regole di calcolo del requisito pensionistico per questi lavoratori divergono in modo sostanziale rispetto a quelle applicabili ai lavoratori con anzianità mista.

Per i contributivi puri, la pensione di vecchiaia è soggetta a requisiti aggiuntivi rispetto al solo raggiungimento dell’età anagrafica: l’importo del trattamento deve risultare almeno pari a una soglia minima rapportata all’assegno sociale, il che rende la data del primo momento utile variabile e dipendente dall’entità dei contributi accumulati. La circolare fornisce alle strutture territoriali dell’INPS le istruzioni per effettuare correttamente questa proiezione, evitando sia il riconoscimento prematuro dell’assegno di accompagnamento — con il rischio di lasciare il lavoratore senza copertura al termine del periodo — sia il diniego ingiustificato della prestazione.

Un secondo filone di novità riguarda le modalità di interazione tra i fondi bilaterali e l’INPS nella fase istruttoria. La circolare chiarisce i flussi informativi che devono intercorrere tra il fondo erogatore e l’istituto previdenziale, stabilendo tempistiche e formati per la trasmissione delle domande e dei relativi allegati documentali. Questo aspetto procedurale, apparentemente tecnico, ha ricadute pratiche importanti: ritardi o errori nella trasmissione possono comportare interruzioni nell’erogazione dell’assegno, con conseguenze economiche dirette per il lavoratore beneficiario.

Il calcolo del primo momento utile di pensionamento per i contributivi puri

Comprendere come viene determinato il primo momento utile di accesso alla pensione è fondamentale per valutare la corretta applicazione dell’assegno di accompagnamento alla pensione. Per i lavoratori interamente nel sistema contributivo, il sistema previdenziale italiano prevede sostanzialmente due percorsi principali: la pensione anticipata contributiva, accessibile a chi abbia maturato un numero di anni di contribuzione sufficiente e un importo di pensione proiettato superiore a una determinata soglia, e la pensione di vecchiaia, subordinata al raggiungimento dell’età prevista dalla legge e al medesimo requisito di importo minimo.

La proiezione dell’importo futuro della pensione richiede un calcolo attuariale che tiene conto del montante contributivo accumulato, dei coefficienti di trasformazione in vigore al momento del pensionamento e dell’aspettativa di vita. Poiché questi elementi sono soggetti a variazioni — i coefficienti vengono aggiornati periodicamente e l’aspettativa di vita cambia con le rilevazioni demografiche — la data del primo momento utile non è sempre determinabile con assoluta certezza al momento della concessione dell’assegno straordinario.

La Circolare 104/2026 affronta questa incertezza indicando un metodo di proiezione prudenziale, che consente di identificare con ragionevole affidabilità la finestra temporale entro cui il lavoratore potrà accedere alla pensione, garantendo così la continuità della copertura economica senza soluzioni di continuità tra la fine dell’assegno straordinario e l’inizio del trattamento previdenziale.

Settori interessati e accordi collettivi: il quadro applicativo

I fondi di solidarietà bilaterali operano in settori produttivi eterogenei, ciascuno con proprie specificità contrattuali e organizzative. In termini generali, i settori che più frequentemente ricorrono agli assegni straordinari per il sostegno al reddito sono quelli caratterizzati da processi di ristrutturazione tecnologica intensa, da significative variazioni della domanda di mercato o da dinamiche demografiche che rendono urgente il ricambio generazionale del personale.

In questi contesti, gli accordi collettivi aziendali o di settore costituiscono il presupposto indispensabile per l’accesso alle prestazioni: senza un accordo sindacale che definisca il numero di lavoratori interessati, i criteri di selezione e la durata del periodo di accompagnamento, il fondo non può attivare l’erogazione degli assegni straordinari. L’INPS, a sua volta, non può procedere alla certificazione dei requisiti in assenza di questo atto negoziale.

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La circolare ribadisce l’importanza di una corretta redazione degli accordi collettivi, segnalando le clausole che devono essere necessariamente presenti per consentire una rapida istruttoria da parte delle strutture INPS. In particolare, l’accordo deve indicare con precisione la data prevista di cessazione del rapporto di lavoro, il numero di mesi di accompagnamento richiesti e la conferma che il datore di lavoro si impegna a versare al fondo le risorse necessarie a finanziare l’intera durata dell’assegno.

Obblighi del datore di lavoro e tutele per il lavoratore

Il sistema dell’isopensione e degli assegni straordinari è costruito attorno a una responsabilità finanziaria che ricade integralmente sul datore di lavoro. Questo principio è centrale: a differenza degli ammortizzatori sociali finanziati dalla fiscalità generale o da contribuzioni diffuse, l’assegno di accompagnamento alla pensione è sostenuto dalle risorse che l’impresa versa al fondo bilaterale specificamente per coprire la posizione del singolo lavoratore beneficiario.

Questa struttura offre al lavoratore una tutela significativa: il datore di lavoro deve garantire la copertura economica per l’intera durata dell’accompagnamento, e il fondo funge da garante intermedio. Se l’azienda dovesse trovarsi in difficoltà finanziarie nel corso del periodo di erogazione, il fondo è tenuto a garantire comunque la continuità dell’assegno, rivalendosi successivamente sul datore di lavoro inadempiente.

Dal punto di vista del lavoratore, l’assegno mensile percepito durante il periodo di accompagnamento è generalmente commisurato all’ultima retribuzione o a una quota di essa, secondo quanto stabilito dall’accordo collettivo. Durante questo periodo, vengono inoltre accreditati contributi figurativi utili ai fini pensionistici, il che consente di non interrompere la maturazione dei requisiti contributivi necessari per l’accesso alla pensione stessa. Per approfondire il quadro normativo di riferimento e consultare il testo integrale della circolare, è possibile fare riferimento alla pagina ufficiale dell’INPS dedicata alla Circolare n. 104/2026.

Implicazioni pratiche per lavoratori, aziende e consulenti del lavoro

Per i lavoratori prossimi alla pensione che operano in settori coperti da fondi di solidarietà bilaterali, la Circolare 104/2026 rappresenta un riferimento operativo di primo piano. È essenziale che, prima di sottoscrivere qualsiasi accordo di uscita anticipata, il lavoratore — preferibilmente assistito da un consulente del lavoro o da un patronato — verifichi con l’INPS la propria proiezione pensionistica aggiornata, accertandosi che il primo momento utile di pensionamento cada effettivamente entro il periodo coperto dall’assegno straordinario.

Per le aziende, la circolare impone una pianificazione più accurata degli accordi di ristrutturazione: l’identificazione dei lavoratori potenzialmente interessati deve avvenire con largo anticipo, consentendo le verifiche previdenziali necessarie e la raccolta della documentazione richiesta dai fondi bilaterali. Un errore nella proiezione del requisito pensionistico può tradursi in un vuoto di copertura economica per il lavoratore e in un contenzioso con il fondo o con l’INPS.

Per i consulenti del lavoro, infine, la circolare richiede un aggiornamento delle procedure interne di gestione delle pratiche di isopensione, con particolare attenzione alla corretta classificazione dei lavoratori contributivi puri e all’applicazione delle metodologie di proiezione indicate dall’INPS. La complessità tecnica del calcolo del primo momento utile per questa categoria di lavoratori rende indispensabile un dialogo proattivo con le strutture territoriali dell’istituto, evitando di affidarsi a stime approssimative che potrebbero rivelarsi errate.

L’emanazione della Circolare INPS n. 104 del 29 settembre 2026 segna un passo avanti nella chiarezza normativa che circonda l’assegno di accompagnamento alla pensione, colmando lacune operative che per anni avevano generato incertezze applicative soprattutto per i lavoratori più giovani anagraficamente nel sistema contributivo. La sfida, ora, è tradurre queste istruzioni in prassi amministrative efficienti, capaci di garantire ai lavoratori una transizione verso la pensione che sia davvero priva di interruzioni nella continuità del reddito.

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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