Omesso versamento contributi e accertamento ispettivo: i chiarimenti INL
L’omesso versamento dei contributi previdenziali rappresenta uno degli illeciti più frequentemente rilevati in sede di accertamento ispettivo. Capire quando tale omissione assume rilevanza penale — e quando rimane invece nell’alveo della sanzione amministrativa — è essenziale per datori di lavoro, consulenti del lavoro e operatori del diritto. L’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 8376, superando quanto aveva già stabilito con la Lettera circolare n. 9099, ha fornito chiarimenti decisivi circa l’individuazione del parametro annuo da cui, per effetto della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 8/2016, consegue la rilevanza penale dell’illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983 (v. anche Ritenute previdenziali non versate perseguibili a fine anno).
Il quadro normativo: quando l’omissione diventa reato
Il D.Lgs. n. 8/2016 ha operato una parziale depenalizzazione dell’illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali, introducendo una soglia quantitativa che discrimina la rilevanza penale da quella meramente amministrativa. In base all’art. 3, comma 6, del medesimo decreto, l’illecito assume rilevanza penale — punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro — soltanto laddove i versamenti omessi siano superiori all’importo annuo di euro 10.000. Al di sotto di tale soglia, l’inadempimento è depenalizzato ed è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro, comunque superiore all’importo omesso, con evidente funzione dissuasiva.
Il nodo interpretativo che ha generato il contrasto tra le istruzioni ministeriali e la giurisprudenza di legittimità riguarda proprio il criterio temporale da adottare per calcolare se e quando la soglia dei 10.000 euro venga superata nel corso dell’anno.
Il contrasto interpretativo: criterio di cassa vs. criterio di competenza
Nella sua prima versione, il Ministero del Lavoro — con la lettera circolare n. 9099/2016 — aveva indicato agli ispettori di adottare il criterio di cassa: per verificare il superamento della soglia dei 10.000 euro, l’ispettore avrebbe dovuto considerare l’anno solare dal 16 gennaio (relativo ai contributi dovuti per il mese di dicembre dell’anno precedente) al 16 dicembre dell’anno di riferimento.
Tale impostazione è stata tuttavia disattesa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 39882/2017, che ha adottato il criterio della competenza contributiva, ancorandolo all’anno contributivo e non all’anno solare di cassa. L’INL, con la circolare n. 8376, si è prontamente uniformato all’orientamento della Suprema Corte, superando le indicazioni della nota 9099/2016.
La sentenza della Cassazione n. 39882/2017 e il criterio della competenza contributiva
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39882/2017, ha chiarito che «la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo».
Ne consegue che il personale ispettivo dovrà verificare l’eventuale omissione del versamento delle ritenute secondo il criterio della competenza contributiva, facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo). Devono pertanto ritenersi superate le indicazioni fornite sul punto con la citata nota 9099/2016.
Le istruzioni operative dell’INL per il personale ispettivo
Alla luce dei chiarimenti INL sull’omesso versamento contributi e sull’accertamento ispettivo, il personale dell’Ispettorato è tenuto ad applicare le seguenti regole operative:
- Anno contributivo di riferimento: il calcolo dell’omissione deve coprire il periodo dal 16 febbraio (primo versamento dell’anno, relativo a gennaio) al 16 gennaio dell’anno successivo (ultimo versamento, relativo a dicembre).
- Momento di consumazione del reato: il reato si consuma non necessariamente a fine anno, ma nel momento in cui la somma delle omissioni supera i 10.000 euro, a partire dal mese di gennaio, senza attendere ulteriori scadenze.
- Soglia non superata: se l’omissione complessiva, calcolata secondo il criterio di competenza, non supera i 10.000 euro nell’anno contributivo, l’illecito rimane depenalizzato e si applica la sanzione amministrativa.
Devono pertanto ritenersi superate le indicazioni fornite sul punto con la citata nota 9099/2016.
L’analisi del Sole 24 Ore: «Ritenute, vale la competenza»
Per chiarire meglio la posizione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, proponiamo anche l’analisi pubblicata dal Sole 24 Ore (firma: Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, titolo: «Ritenute, vale la competenza»).
In caso di omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali, l’accertamento ispettivo deve seguire il criterio della competenza contributiva nell’anno solare per individuare l’importo e, quindi, la natura della sanzione.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la lettera circolare 8376 del 25 settembre, divergendo dall’interpretazione data dal Ministero del Lavoro con la lettera circolare 9099/2016, si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione 39882/2017 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 settembre).
In base all’articolo 3, comma 6 del D.Lgs. 8/2016, se l’ammontare dell’omissione in un anno è superiore a 10.000 euro, si concretizza l’illecito penale che è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.
Secondo la prima versione ministeriale, per verificare il superamento o meno della soglia dei 10.000 euro l’ispettore avrebbe dovuto tener conto dell’anno solare che, in mancanza di diversa disposizione legislativa, è stato individuato nel periodo dal 16 gennaio (relativo ai contributi dovuti per il mese di dicembre dell’anno precedente) al 16 dicembre dell’anno di riferimento (criterio di cassa).
Dello stesso avviso però non è stata la Corte di Cassazione secondo cui, come evidenziato dallo stesso Ispettorato nella nota diffusa, «la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire sempre dal mese di gennaio, dell’importo di 10.000 euro ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo».
Ne consegue che l’eventuale omissione del versamento delle ritenute contributive seguirà il criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto, relativo al mese di gennaio (versamento da effettuarsi entro il 16 febbraio successivo) fino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).
In conclusione, l’eventuale superamento dell’importo di 10.000 euro in un qualsiasi mese dell’anno considerato, senza quindi attendere ulteriormente, concretizzerà l’illecito penale che è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro; se invece l’omissione, secondo i criteri come sopra individuati, non supera i 10.000 euro, l’inadempimento è depenalizzato ed è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro, superiore quindi all’importo omesso.
Riepilogo: le distinzioni operative per i professionisti
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale descritto, è possibile tracciare le seguenti distinzioni pratiche, utili per consulenti del lavoro, avvocati e datori di lavoro che si trovino a gestire una procedura di accertamento ispettivo per omesso versamento contributi:
- Omissione annua superiore a 10.000 euro (criterio di competenza): illecito penale; reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro. Il reato si consuma nel momento in cui la soglia viene superata, non necessariamente a fine anno.
- Omissione annua pari o inferiore a 10.000 euro: illecito amministrativo depenalizzato; sanzione da 10.000 a 50.000 euro.
- Criterio temporale applicabile: competenza contributiva (16 febbraio – 16 gennaio dell’anno successivo), non criterio di cassa (16 gennaio – 16 dicembre).
- Fonte normativa di riferimento: art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, come modificato dal D.Lgs. n. 8/2016; circolare INL n. 8376.
FAQ – Domande frequenti sull’omesso versamento contributi e l’accertamento ispettivo
Quando l’omesso versamento delle ritenute previdenziali diventa reato?
L’omesso versamento delle ritenute previdenziali assume rilevanza penale quando l’importo complessivo delle omissioni, calcolato secondo il criterio della competenza contributiva nell’anno di riferimento, supera i 10.000 euro. In tal caso si applica la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro.
Qual è il criterio temporale che l’ispettore deve adottare nell’accertamento?
A seguito dei chiarimenti INL sull’omesso versamento contributi e sull’accertamento ispettivo, il personale ispettivo deve adottare il criterio della competenza contributiva: si considera il periodo dal 16 febbraio (primo versamento dell’anno, relativo a gennaio) al 16 gennaio dell’anno successivo (ultimo versamento, relativo a dicembre), e non il criterio di cassa indicato dalla precedente circolare ministeriale.
Cosa accade se l’omissione non supera i 10.000 euro?
Se l’omissione complessiva, calcolata secondo il criterio di competenza, non supera i 10.000 euro nell’anno contributivo, l’illecito è depenalizzato. Si applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro, comunque superiore all’importo omesso.
La circolare INL n. 8376 ha superato le indicazioni precedenti?
Sì. La circolare INL n. 8376 ha espressamente superato le indicazioni contenute nella lettera circolare n. 9099/2016 del Ministero del Lavoro, uniformandosi all’orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 39882/2017) in merito al criterio della competenza contributiva.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.


