Infortunio sul lavoro quando la responsabilità è di più persone: quadro generale e principi fondamentali
Capire come si distribuisce la responsabilità in caso di infortunio sul lavoro quando la responsabilità è di più persone è una delle questioni più delicate del diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro. La risposta non è mai semplice: il sistema normativo italiano, integrato da una giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione, prevede meccanismi di responsabilità solidale che coinvolgono datori di lavoro, preposti, colleghi e persino soggetti privi di una qualifica formale. Comprendere questi meccanismi permette di tutelare efficacemente i lavoratori infortunati e di orientare correttamente i comportamenti preventivi di tutti i soggetti coinvolti nella catena organizzativa.
Il fondamento normativo: responsabilità solidale e concorso di colpa
Il diritto civile italiano, all’art. 2055 c.c., stabilisce che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Questo principio generale trova piena applicazione in materia di infortuni sul lavoro, dove spesso la catena causale dell’evento lesivo coinvolge una pluralità di soggetti: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e, come vedremo, anche il semplice collega che eserciti di fatto funzioni di coordinamento.
Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) distribuisce obblighi specifici tra i diversi attori della sicurezza aziendale. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità non si esaurisce nei confini delle qualifiche formali: ciò che rileva è il ruolo concretamente svolto da ciascun soggetto nella determinazione dell’evento dannoso.
Come funziona la ripartizione pro quota tra i corresponsabili
Quando più soggetti concorrono, con condotte inadempienti, commissive od omissive, a causare un infortunio sul lavoro, ciascuno risponde in misura corrispondente al grado di responsabilità ad esso ascrivibile. Il giudice di merito è chiamato a quantificare la quota di responsabilità di ciascun corresponsabile, tenendo conto dell’intensità della colpa, del ruolo ricoperto e del nesso causale tra la condotta e l’evento lesivo. Il lavoratore infortunato — o i suoi congiunti in caso di infortunio mortale — può agire nei confronti di tutti i responsabili solidalmente, ottenendo l’integrale risarcimento del danno anche da uno solo di essi, salvo il successivo regresso tra i condebitori.
La sentenza della Cassazione n. 19435: il caso del preposto di fatto
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 19435, ha stabilito che in caso di infortunio sul lavoro per responsabilità di più persone dovuta a condotta inadempiente, commissiva ed omissiva si configura una responsabilità solidale a loro carico relativamente al risarcimento del danno al lavoratore.
Di seguito il commento pubblicato dal Sole 24 Ore (firma: Giuseppe Bulgarini d’Elci; titolo: “Infortuni, paga il preposto di fatto”).
In presenza di un infortunio sul lavoro, se il danno da risarcire è determinato dalla responsabilità di più persone le quali, con la loro condotta inadempiente, commissiva od omissiva, hanno contribuito a cagionare l’evento, si configura una responsabilità solidale. Ne consegue che ciascuno dei soggetti i quali, a vario titolo, hanno concorso alla determinazione dell’infortunio rispondono pro quota, in misura corrispondente al grado di responsabilità ad essi ascrivibile, per il risarcimento dei danni sopportati dal lavoratore.
La Corte di cassazione ha espresso questo principio con la sentenza 19435, nella quale ha rimarcato come non possa essere ritenuto esente da responsabilità il collega del dipendente vittima dell’infortunio il quale, benché non investito formalmente di una funzione di caposquadra, abbia esercitato di fatto nei confronti del sottoposto poteri di direzione e controllo.
La Suprema corte osserva che una precipua responsabilità per la violazione delle norme sulla sicurezza in presenza di un evento colposo non solo può, ma deve, essere ascritta anche al «caposquadra di fatto», ovvero alla figura dell’operaio che, nell’ambito di un gruppo, agisca sul piano operativo come caposquadra e ne eserciti in concreto le funzioni.
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Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione è relativo all’infortunio mortale occorso a un giovane apprendista, il quale, mentre era intento a effettuare l’allacciamento di un impianto telefonico appoggiandosi sul palo della luce con una scala a pioli in alluminio, è stato folgorato da una violentissima scarica elettrica. L’apprendista stava in quel frangente lavorando in gruppo con un operaio esperto, che aveva un ruolo di responsabilità nei confronti del giovane, ma senza ricoprire una qualifica formale di preposto alla sicurezza, né di caposquadra dell’impresa subappaltatrice per la quale entrambi lavoravano.
I congiunti del lavoratore deceduto hanno agito per il risarcimento dei danni, tra gli altri, nei confronti dell’operaio che operava quale caposquadra di fatto e hanno ottenuto la liquidazione di un indennizzo risarcitorio quantificato a carico di quest’ultimo nella misura del 10% del complessivo ammontare posto a carico di tutti i soggetti, incluso il datore di lavoro, ritenuti corresponsabili.
La Corte di cassazione conferma la decisione resa nei due gradi di merito e sottolinea come la circostanza che l’operaio non rivestisse alcun formale ruolo gerarchico nei confronti dell’apprendista, né alcuna specifica funzione di preposto sul piano della sicurezza, non possa escludere la sua responsabilità. La circostanza dirimente è che anch’egli è corresponsabile nella catena di comportamenti inadempienti che hanno determinato l’infortunio mortale, derivandone anche a suo carico la condanna all’indennizzo risarcitorio a favore dei congiunti dell’apprendista deceduto.
Conclude, pertanto, la Cassazione affermando che, anche se la legge non prevede la figura del preposto di fatto, l’operaio che, in un gruppo ristretto di due persone, agisca sul piano operativo come caposquadra, risulta responsabile in solido per l’infortunio in presenza di un evento colposo.
Chi può essere ritenuto responsabile: soggetti coinvolti nella pluralità di responsabilità
La pronuncia della Cassazione offre l’occasione per tracciare un quadro sistematico dei soggetti che, in caso di infortunio sul lavoro con responsabilità di più persone, possono essere chiamati a rispondere del danno subito dal lavoratore.
Il datore di lavoro
Il datore di lavoro è il primo e principale garante della sicurezza sul lavoro. Ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008, su di lui gravano obblighi non delegabili — come la valutazione dei rischi e la redazione del DVR — e obblighi delegabili, la cui delega, tuttavia, non lo esonera da una responsabilità di vigilanza. In caso di infortunio, la sua responsabilità è quasi sempre presunta, salvo prova del caso fortuito o del comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore.
Il dirigente e il preposto
Il dirigente risponde per le inosservanze degli obblighi di sicurezza che rientrano nelle sue attribuzioni. Il preposto, figura intermedia tra datore di lavoro e lavoratori, ha il compito di sovrintendere alle attività lavorative e di segnalare le situazioni di pericolo: la sua omissione in questo senso genera una responsabilità autonoma e concorrente con quella del datore di lavoro.
Il preposto di fatto e il collega corresponsabile
Come chiarito dalla sentenza in commento, la responsabilità per infortunio sul lavoro quando coinvolge più persone non si limita ai soggetti formalmente investiti di ruoli gerarchici. Chiunque eserciti di fatto poteri di direzione, coordinamento o controllo nei confronti di un collega — il cosiddetto «preposto di fatto» o «caposquadra di fatto» — può essere ritenuto corresponsabile dell’infortunio occorso a quest’ultimo. Il criterio discretivo non è la qualifica formale, ma l’esercizio concreto di funzioni di supervisione.
Il committente e l’appaltatore nei cantieri e negli appalti
Nei contesti di appalto e subappalto, la responsabilità si estende ulteriormente. Il committente che non abbia adeguatamente coordinato le attività lavorative, il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice e quello dell’impresa subappaltatrice possono tutti concorrere nella responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore, ciascuno per la parte di condotta omissiva o commissiva a lui imputabile.
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Il comportamento del lavoratore infortunato: concorso di colpa e interruzione del nesso causale
Un aspetto cruciale nella determinazione della responsabilità plurisoggettiva per infortuni sul lavoro riguarda il comportamento dello stesso lavoratore infortunato. La giurisprudenza distingue nettamente tra due ipotesi:
- Concorso di colpa del lavoratore (art. 1227 c.c.): se il lavoratore ha contribuito con la propria negligenza o imprudenza alla causazione dell’infortunio, il risarcimento viene ridotto in proporzione alla sua quota di colpa, senza però escludere la responsabilità degli altri soggetti.
- Comportamento abnorme e imprevedibile: solo quando il comportamento del lavoratore sia del tutto esorbitante rispetto alle mansioni assegnate, imprevedibile e tale da interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro (o degli altri responsabili) e l’evento lesivo, si può configurare un’esclusione totale della responsabilità datoriale. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi residuale che i tribunali applicano con estrema cautela.
Responsabilità civile e responsabilità penale: due piani distinti ma connessi
È importante sottolineare che in caso di infortunio sul lavoro con responsabilità di più persone, i profili di responsabilità civile e penale sono distinti ma spesso si sovrappongono. Sul piano penale, i reati tipicamente contestati sono le lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590 c.p.) e l’omicidio colposo (art. 589 c.p.), aggravati ai sensi dell’art. 589, comma 2, c.p. quando l’evento deriva dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Sul piano civile, il lavoratore o i suoi eredi possono agire per il risarcimento integrale del danno biologico, morale ed esistenziale, anche in via autonoma rispetto al procedimento penale.
Va inoltre ricordato che l’INAIL eroga le prestazioni indennitarie al lavoratore infortunato e si surroga nei diritti di quest’ultimo nei confronti dei responsabili civili, potendo agire in regresso per recuperare quanto erogato.
Distinzioni pratiche per il professionista: come orientarsi nella pluralità di responsabilità
Per il professionista — avvocato, consulente del lavoro o responsabile delle risorse umane — che si trovi a gestire un caso di infortunio sul lavoro con più soggetti potenzialmente responsabili, è utile tenere a mente alcune distinzioni operative:
- Mappare la catena organizzativa reale, non solo quella formale: la giurisprudenza guarda all’esercizio effettivo dei poteri, non alle qualifiche contrattuali. Occorre ricostruire chi dirigeva, coordinava e controllava concretamente l’attività al momento dell’infortunio.
- Verificare la delega di funzioni: una delega di funzioni in materia di sicurezza, per essere efficace, deve rispettare i requisiti dell’art. 16 D.Lgs. 81/2008 (forma scritta, accettazione del delegato, adeguate competenze e poteri). Una delega informale non esonera il datore di lavoro.
- Valutare il contributo causale di ciascun soggetto: la quantificazione delle quote di responsabilità è rimessa al giudice di merito, ma una corretta ricostruzione dei fatti — supportata da perizie tecniche e testimonianze — è determinante per orientare l’esito del giudizio.
- Non trascurare la posizione del subappaltatore: nei contesti di appalto, la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore è un’ipotesi frequente che richiede un’analisi attenta dei contratti e dei piani di sicurezza adottati.
FAQ: Infortunio sul lavoro e responsabilità di più persone
Cosa si intende per responsabilità solidale in caso di infortunio sul lavoro?
La responsabilità solidale significa che il lavoratore infortunato (o i suoi eredi) può richiedere l’intero risarcimento del danno a uno qualsiasi dei soggetti corresponsabili, i quali poi si rivarranno tra loro in proporzione alle rispettive quote di colpa. Nessuno dei corresponsabili può opporre al danneggiato la circostanza che altri abbiano contribuito maggiormente alla causazione dell’evento.
Un collega di lavoro può essere ritenuto responsabile per l’infortunio di un altro lavoratore?
Sì, come chiarito dalla Cassazione, un collega che eserciti di fatto funzioni di direzione o coordinamento nei confronti di un altro lavoratore — anche senza una qualifica formale di preposto o caposquadra — può essere ritenuto corresponsabile dell’infortunio occorso a quest’ultimo. Il criterio è l’esercizio concreto di poteri di supervisione, non la qualifica contrattuale.
Il comportamento imprudente del lavoratore esclude la responsabilità del datore di lavoro?
In linea generale, no. La giurisprudenza esclude la responsabilità datoriale solo quando il comportamento del lavoratore sia del tutto abnorme, imprevedibile e tale da interrompere il nesso causale. La semplice imprudenza del lavoratore riduce il risarcimento per concorso di colpa, ma non esonera il datore di lavoro e gli altri corresponsabili dalla propria quota di responsabilità.
Cosa succede se l’infortunio avviene in un contesto di appalto o subappalto?
In caso di appalto o subappalto, la responsabilità per l’infortunio sul lavoro può estendersi al committente, all’appaltatore e al subappaltatore, ciascuno per le proprie omissioni in materia di coordinamento e sicurezza. Il D.Lgs. 81/2008 prevede specifici obblighi di cooperazione e coordinamento tra i diversi datori di lavoro coinvolti, la cui violazione genera responsabilità concorrenti.
L’INAIL può rivalersi sui responsabili dell’infortunio?
Sì. L’INAIL, dopo aver erogato le prestazioni indennitarie al lavoratore infortunato, si surroga nei diritti di quest’ultimo e può agire in regresso nei confronti di tutti i soggetti civilmente responsabili dell’infortunio, per recuperare le somme erogate.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.


