
La diffusione del lavoro ibrido ha trasformato radicalmente il perimetro giuridico entro cui si definisce la responsabilità datore lavoro home office, ponendo imprese, consulenti del lavoro e magistrature di fronte a questioni che la normativa tradizionale fatica a risolvere con precisione chirurgica. Quando un dipendente scivola sulle scale di casa mentre si dirige verso la propria postazione durante l’orario di lavoro agile, chi risponde dell’infortunio? La risposta non è scontata, e il dibattito giurisprudenziale in corso nel 2026 dimostra quanto il confine tra sfera aziendale e sfera privata sia diventato non soltanto poroso, ma giuridicamente contestato.
Il quadro normativo di riferimento: due leggi, un sistema integrato
Comprendere la responsabilità datoriale in contesto di lavoro da remoto richiede di muoversi su un doppio binario normativo. Da un lato, la Legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto il lavoro agile come modalità ordinaria di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall’assenza di vincoli di luogo e di orario fissi, purché siano rispettati i limiti massimi giornalieri e settimanali previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Dall’altro, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 — il cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza — rimane il pilastro della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con obblighi che la dottrina e la giurisprudenza tendono oggi a estendere anche agli ambienti di lavoro non aziendali.
Il punto di tensione nasce proprio dall’intersezione di questi due corpi normativi. La Legge 81/2017 stabilisce che il lavoro agile si costituisce attraverso un accordo scritto tra datore e lavoratore, e che può essere organizzato per fasi, cicli e obiettivi senza una postazione fissa. Questa flessibilità spaziale, che è il cuore del modello, diventa però un problema di governance della sicurezza: il datore di lavoro è tenuto a garantire condizioni di sicurezza in ambienti — come le abitazioni private dei dipendenti — sui quali non ha né controllo diretto né potere di ispezione.
Il Dlgs 81/2008, nei suoi articoli dedicati agli obblighi non delegabili del datore di lavoro, impone la valutazione di tutti i rischi presenti nell’attività lavorativa e la redazione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La questione aperta — e ancora dibattuta — è se il DVR debba contemplare anche i rischi specifici dell’ambiente domestico o extraziendale in cui il lavoratore agile svolge la propria prestazione, oppure se sia sufficiente una valutazione generale dei rischi connessi alle attrezzature fornite e alle mansioni assegnate.
Obblighi datoriali non delegabili: cosa cambia con il lavoro da remoto
Nel contesto del lavoro in presenza, gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza trovano applicazione relativamente agevole: l’ambiente è controllabile, ispezionabile, modificabile. Con il lavoro agile, questa premessa viene meno, e occorre ridefinire il contenuto concreto di ciascun obbligo.
Il primo obbligo rilevante riguarda la valutazione dei rischi. In un contesto di home office, il datore non può fisicamente verificare l’adeguatezza della postazione di lavoro, la qualità dell’illuminazione, la presenza di cavi volanti o pavimenti scivolosi. Tuttavia, la dottrina prevalente ritiene che egli non possa semplicemente ignorare questi rischi: dovrà predisporre linee guida dettagliate per l’allestimento della postazione domestica, fornire checklist di autovalutazione al lavoratore, e documentare l’avvenuta informazione e formazione. Questo approccio — definito talvolta come responsabilità procedurale — non elimina il rischio, ma consente di dimostrare che il datore ha adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili.
Il secondo obbligo riguarda la sorveglianza sanitaria. Il medico competente, figura prevista dal Dlgs 81/2008, deve essere coinvolto anche nella valutazione dei rischi specifici del lavoro agile: ergonomia della postazione, rischio da videoterminale, isolamento sociale come fattore di rischio psicosociale. La periodicità delle visite mediche non subisce variazioni per il solo fatto che il lavoratore operi da remoto, ma il contenuto della sorveglianza deve essere adattato ai rischi effettivamente presenti.
Il terzo obbligo, spesso trascurato, è quello di informazione e formazione. Il lavoratore agile deve ricevere — prima dell’inizio dell’attività da remoto e in forma documentata — indicazioni precise sui rischi connessi all’utilizzo di attrezzature informatiche, sui criteri ergonomici per l’allestimento della postazione, sulle procedure da seguire in caso di infortunio. La mancata formazione specifica per il contesto di home office può costituire, di per sé, un elemento di responsabilità datoriale in caso di sinistro.
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La responsabilità datore lavoro home office davanti all’INAIL e ai tribunali
Il riconoscimento dell’infortunio in itinere e dell’infortunio in occasione di lavoro durante lo svolgimento di attività in smart working rappresenta uno dei terreni più fecondi dell’evoluzione giurisprudenziale recente. L’INAIL — l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro — ha progressivamente affinato i propri criteri di valutazione per rispondere a fattispecie che fino a pochi anni fa erano semplicemente impensabili.
Il principio cardine rimane quello della occasione di lavoro: l’infortunio è indennizzabile quando si verifica durante lo svolgimento dell’attività lavorativa o in connessione con essa. Nel contesto domestico, questo nesso causale è più difficile da dimostrare, perché l’ambiente in cui si verifica l’evento dannoso è lo stesso in cui il lavoratore vive la propria vita privata. Un inciampo sul tappeto del salotto può avvenire mentre il dipendente si reca alla stampante per stampare un documento di lavoro, oppure mentre si sposta per ragioni del tutto personali: la distinzione non è sempre evidente, e la sua qualificazione giuridica può determinare o meno il riconoscimento della tutela INAIL.
I tribunali del lavoro stanno elaborando orientamenti sempre più articolati sul punto. In linea generale, la giurisprudenza tende a valorizzare due elementi: la finalizzazione dell’atto all’attività lavorativa e la ragionevolezza del comportamento del lavoratore nel contesto dato. Un lavoratore che si infortuna mentre scende le scale per aprire la porta al corriere che consegna materiale di lavoro si trova in una posizione giuridicamente diversa rispetto a chi si fa male durante una pausa non autorizzata o durante un’attività chiaramente estranea alla prestazione.
Sul versante della responsabilità civile del datore, i tribunali applicano i principi generali dell’articolo 2087 del Codice Civile, che impone all’imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Questa norma ha carattere aperto: non elenca tassativamente le misure dovute, ma rinvia al criterio della ragionevolezza tecnica e organizzativa. Ne consegue che il datore chiamato a rispondere di un infortunio in home office dovrà dimostrare di aver fatto tutto quanto era ragionevolmente esigibile per prevenire il rischio, anche in un ambiente che non controllava direttamente.
Il nesso causale nell’ambiente domestico: una frontiera giuridica ancora aperta
La questione del nesso causale tra attività lavorativa e infortunio domestico è probabilmente il nodo più complesso dell’intera materia. La Corte di Cassazione, nelle sue pronunce più recenti, ha ribadito che il nesso causale non richiede che l’attività lavorativa sia la causa esclusiva dell’infortunio, ma è sufficiente che ne sia una causa concorrente rilevante. Questo principio, consolidato nel contesto del lavoro in presenza, si applica con qualche adattamento anche allo smart working.
Il problema specifico dell’ambiente domestico è che esso presenta rischi strutturali — scale, pavimenti, cucine, bagni — che esistono indipendentemente dall’attività lavorativa. Quando un infortunio si verifica in questi spazi, occorre stabilire se il lavoro agile abbia costituito la condizione che ha reso possibile o probabile l’evento dannoso. Se il lavoratore non fosse stato a casa in smart working, avrebbe comunque affrontato quell’ambiente, ma forse in orari o con modalità diverse.
La giurisprudenza più avanzata tende a risolvere questo dilemma attraverso il criterio della esposizione al rischio: il lavoratore agile è esposto a certi rischi domestici in misura maggiore rispetto a quanto avverrebbe se si recasse in ufficio, perché trascorre nell’ambiente domestico ore che altrimenti spenderebbe in un ambiente lavorativo controllato. Questa maggiore esposizione, determinata dalla scelta organizzativa del datore di lavoro di avvalersi del lavoro agile, può fondare la responsabilità datoriale anche in assenza di un comportamento specificamente negligente.
È importante sottolineare, tuttavia, che la giurisprudenza riconosce anche il concorso di colpa del lavoratore. Se l’infortunio è determinato da un comportamento del dipendente che esula completamente dalla prestazione lavorativa, o da una scelta organizzativa dell’ambiente domestico palesemente irragionevole nonostante le indicazioni ricevute, la responsabilità del datore può essere ridotta o esclusa. Il confine tra rischio lavorativo e rischio personale resta, in ultima analisi, una questione di fatto che i giudici valutano caso per caso.
Il Documento di Valutazione dei Rischi e le sue lacune nel lavoro agile
Uno degli aspetti più critici della responsabilità datoriale in contesto di home office riguarda il contenuto e l’adeguatezza del Documento di Valutazione dei Rischi. La dottrina giuslavoristica ha da tempo segnalato che molti DVR aziendali affrontano il tema del lavoro agile in modo generico, limitandosi a richiamare la normativa applicabile senza procedere a una valutazione specifica dei rischi connessi all’ambiente extraziendale.
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Questa genericità è potenzialmente foriera di conseguenze gravi sul piano della responsabilità. Il giudice chiamato a valutare la condotta del datore in caso di infortunio in smart working guarderà al DVR come al principale documento che attesta la diligenza dell’imprenditore nella valutazione e prevenzione dei rischi. Un DVR che non contempla i rischi specifici del lavoro da remoto — ergonomia, rischi da videoterminale prolungato, rischi psicosociali, rischi ambientali dell’abitazione — può essere considerato incompleto, con conseguente presunzione di responsabilità a carico del datore.
La buona pratica suggerisce di integrare il DVR con una sezione dedicata al lavoro agile, che contenga: la mappatura dei rischi tipici dell’ambiente domestico o extraziendale; le misure preventive adottate (fornitura di attrezzature ergonomiche, formazione specifica, checklist di autovalutazione); le procedure per la segnalazione di situazioni di rischio; e i criteri per la sorveglianza sanitaria adattata. Questa integrazione non elimina il rischio di responsabilità, ma costituisce un elemento difensivo significativo in caso di contenzioso.
Accordo individuale di smart working: clausole di sicurezza e distribuzione del rischio
La Legge 81/2017 prevede che il lavoro agile si costituisca attraverso un accordo scritto tra le parti, che deve disciplinare — tra l’altro — le modalità di esecuzione della prestazione, i tempi di riposo, le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del lavoratore. Questo accordo rappresenta anche il luogo naturale in cui inserire clausole specifiche relative alla sicurezza nell’ambiente di lavoro extraziendale.
In particolare, è consigliabile che l’accordo individuale contenga: l’obbligo del lavoratore di allestire la postazione domestica secondo le indicazioni fornite dal datore; la dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto e compreso le istruzioni di sicurezza; l’impegno a segnalare tempestivamente qualsiasi condizione di rischio; e la procedura da seguire in caso di infortunio, inclusa la necessità di documentare immediatamente l’evento per consentire la corretta gestione della pratica INAIL.
Queste clausole non trasferiscono la responsabilità datoriale sul lavoratore — il che sarebbe giuridicamente impossibile, data la natura inderogabile degli obblighi prevenzionistici — ma contribuiscono a definire con maggiore precisione la ripartizione degli obblighi tra le parti e a documentare l’adempimento dei doveri informativi e formativi del datore. In caso di contenzioso, la presenza di un accordo dettagliato e di una formazione documentata può fare la differenza tra una condanna per responsabilità piena e un riconoscimento del concorso di colpa del lavoratore.
Prospettive evolutive: verso una regolamentazione più specifica
Il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di responsabilità datore lavoro home office è in piena evoluzione. La consolidazione del lavoro ibrido come modello organizzativo strategico — non più un’eccezione emergenziale ma una scelta strutturale di molte imprese — sta generando una pressione crescente verso una regolamentazione più specifica e dettagliata degli obblighi prevenzionistici in contesto extraziendale.
Sul piano europeo, il dibattito è aperto: le istituzioni comunitarie stanno esaminando la possibilità di introdurre standard minimi per la sicurezza nel lavoro da remoto, che potrebbero includere requisiti tecnici per le postazioni domestiche, diritti di ispezione virtuale da parte del datore o del medico competente, e procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ergonomici. Per approfondire il quadro normativo di riferimento, l’INAIL pubblica periodicamente circolari e orientamenti operativi che costituiscono un riferimento essenziale per datori di lavoro e professionisti della sicurezza.
Sul piano nazionale, si discute dell’opportunità di aggiornare sia la Legge 81/2017 sia il Dlgs 81/2008 per introdurre disposizioni specificamente dedicate al lavoro agile, superando l’attuale sistema che applica norme pensate per ambienti fissi a contesti radicalmente diversi. Nel frattempo, la giurisprudenza continua a svolgere un ruolo di supplenza creativa, elaborando principi e criteri che i legislatori dovranno prima o poi codificare.
Per datori di lavoro e responsabili delle risorse umane, la lezione pratica di questo momento di transizione è chiara: non è sufficiente stipulare un accordo di smart working e affidare al lavoratore la responsabilità del proprio ambiente domestico. Occorre investire in formazione specifica, integrare il DVR, coinvolgere il medico competente, e documentare ogni passaggio. La responsabilità datore lavoro home office non è un rischio teorico, ma una realtà concreta che i tribunali stanno definendo con crescente precisione, e che le imprese hanno tutto l’interesse a gestire con la stessa serietà con cui gestiscono la sicurezza nei propri stabilimenti e uffici. Il lavoro agile è una conquista organizzativa e sociale che merita di essere governata con strumenti giuridici all’altezza della sua complessità.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.







