Advertisement

Clero secolare e ministri di culto non cattolici, aggiornato il contributo:

L’INPS, con la Circolare n. 37 del 2017, ha informato gli interessati circa l’aggiornamento del contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Al riguardo si legge quanto segue nella circolare 37/2017.

  1. Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2015.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2016 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 4 agosto 2016  (Allegato 1) che ridetermina, ai sensi dell’art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, il contributo dovuto per l’anno 2015 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Detto contributo è di euro 1.722,08 annui (euro 287,01 bimestrali ed euro 143,51 mensili); tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2016, 2017 e 2018 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto che, in base al disposto della richiamata norma, ne vari l’ammontare.

Advertisement

Qui di seguito si riportano gli importi dovuti, quale conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2015 e 2016, dagli iscritti al predetto Fondo:

Contributo annuo aggiornato euro 1.722,08
Contributo annuo già dovuto euro 1.718,64
Differenza dovuta per ciascun anno euro        3,44

L’importo dovuto a titolo di conguaglio per un bimestre è di euro 0,58  e per un mese euro 0,29.

Considerati i tempi necessari per la predisposizione dei nuovi bollettini da inviare agli iscritti al Fondo, il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31/03/2017 e attiene alle sole integrazioni dovute per gli anni precedenti. La contribuzione riferita al 2017 deve essere adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza.

2.   Modalità di pagamento a mezzo MAV.

Con circolare 30 del 21 febbraio 2013, anche per i versamenti riferiti alla contribuzione dovuta dagli iscritti al Fondo Clero è stato introdotto il bollettino MAV -pagamento mediante avviso- in sostituzione del bollettino di conto corrente postale.

Il bollettino MAV può essere pagato dal destinatario senza commissione presso gli sportelli delle banche, nonché su internet per chi dispone di servizi di banca telematica, oppure presso gli uffici postali con addebito della commissione.

La modalità MAV è riferita ai soli iscritti che provvedono autonomamente al versamento:

  • · Sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 222 del 20 maggio 1985;
  • · Ministri di Culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna Confessione dal relativo Decreto Interministeriale (secondo comma dell’art 5 della Legge 903 del 22 dicembre 1973) che ha esteso al Culto di appartenenza le disposizioni della L. 903/73;
  • · Sacerdoti secolari cattolici e Ministri di Culto acattolici in contribuzione volontaria.

L’iscritto riceverà la fornitura MAV anche per l’intero 2017.

Dal sito Internet www.inps.it, nella sezione Servizi Online – Portale dei Pagamenti – Fondo Clero – Entra nel servizio è possibile ottenere l’immediata stampa di un altro MAV conforme a quello ricevuto.

Il servizio è stato attivato per evitare che lo smarrimento del MAV ricevuto in fornitura induca l’iscritto ad utilizzare un ordinario bollettino postale compilandolo autonomamente.

L’introduzione del MAV ha disattivato il pagamento con bollettino postale; il corrispondente conto corrente postale intestato alla Sede di Terni  è stato chiuso definitivamente il 31 marzo 2013.

In alternativa al MAV, dal servizio Fondo Clero  del Portale dei Pagamenti, è possibile pagare online con il sistema pagoPA utilizzando  la modalità “pagamento immediato pagoPA” tramite carte di pagamento (carte di credito, debito o prepagate)  o addebito in conto.

3.   Pagamenti cumulativi e bonifico.

Permane confermata la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti a cura:

  • dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, con riferimento ai Sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla L. 222/85;
  • delle diverse Confessioni acattoliche, con riferimento ai propri Ministri di Culto nei casi in cui il Decreto -che ha esteso al Culto l’applicabilità della L. 903/73- preveda l’adempimento unico.

Con la chiusura del conto corrente postale dedicato, i predetti versamenti cumulativi dovranno essere effettuati  esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla sede di Terni

IBAN: IT06H0100003245321200001248

BIC:BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’area euro.

I bonifici provenienti dall’area extra euro dovranno essere indirizzati sul conto corrente che la medesima sede intrattiene con Casse di Risparmio dell’Umbria sulla filiale n. 00430 – “Terni Sede”, il cui IBAN è IT13G0631514405100000004580, CRSPIT3S.

Oltre che per i versamenti cumulativi effettuati da soggetti diversi dagli iscritti al Fondo Clero, l’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero (contribuenti volontari o contribuenti obbligatori al servizio di una Diocesi italiana o figura equivalente per i Ministri di Culto acattolici) per i pagamenti a cui sono tenuti alle regolari scadenze.

La deroga è stata prevista per facilitare l’adempimento fuori del territorio nazionale.

Si evidenzia che i soggetti in questione comunque riceveranno la dotazione MAV all’indirizzo registrato negli archivi.

I predetti iscritti potranno avvalersi del bonifico diretto in tesoreria,  in sostituzione dell’utilizzo del MAV, a condizione che richiedano autorizzazione preventiva alla Sede Inps di Terni, Polo unico nazionale per la gestione degli adempimenti riferiti al Fondo Clero.

L’assenso della Sede è essenziale per consentire l’accredito delle somme a cura dell’operatore, il quale dovrà poi ricondurre il pagamento che perverrà con bonifico, provvedendo ad un abbinamento manuale.

Con riferimento ai bonifici – sia di singoli iscritti che cumulativi –  l’acquisizione dell’importo sarà possibile unicamente se nel campo causale sono presenti:

1) la parola “CLERO”;

2) il codice fiscale del Sacerdote o Ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l’identificativo dell’ICSC o della Confessione acattolica per i bonifici cumulativi;

3) il periodo di riferimento (aaaa, mm, gg).

In assenza degli elementi appena descritti e, con esclusivo riferimento ai soli bonifici dei singoli iscritti, in assenza dell’autorizzazione preventiva della sede di Terni, il pagamento non verrà attribuito in estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.

In conformità alle regole generali, l’autorizzazione fornita dalla Sede di Terni conserva validità anche per le scadenze successive alla prima richiesta, fin quando l’iscritto non ne chieda la revoca.

Si precisa che l’autorizzazione può essere chiesta a mezzo posta ordinaria, via mail alla casella istituzionale “Fondo.Clero@inps.it”, oppure via fax al n. 0744469309.

Gli operatori contabili della sede di Terni acquisiranno gli incassi per bonifici singoli e per quelli cumulativi avendo cura di trasmettere al settore amministrativo di riferimento gli estremi degli avvenuti versamenti tramite la stampa dei relativi biglietti contabili e della documentazione disponibile (quietanze RE.BI., estratto conto bancario). La procedura amministrativa provvederà alla successiva ripartizione ai conti di definitiva imputazione.

4.   Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e nuova modalità di “notifica del dovuto tramite lista”.

Ad ogni bimestre l’importo amministrativamente accertato e quindi atteso dall’Ente Previdenziale è determinato dalla sommatoria dei dovuti individuali riferiti agli iscritti che in archivio risultano “attivi” (vale a dire non cessati, non percettori di prestazioni a carico del Fondo) alla medesima scadenza.

Con espresso riferimento all’adempimento cumulativo, fattispecie in cui per disposizione normativa il soggetto che provvede al pagamento salda un dovuto previdenziale riferito ad altri, risulta necessariamente inderogabile l’applicazione del principio di non divergenza tra valore atteso dall’Ente Previdenziale e sommatoria dei valori da versare mediante unico pagamento.

Giova precisare che alla luce della rivisitazione dei processi gestionali del Fondo, la difformità tra atteso e versato non consentirebbe alla procedura di acquisizione e assegnazione dei dati in estratto conto di intercettare le esclusioni/inclusioni  causa di disallineamento tra i due importi; vale a dire per quali soggetti tra gli attivi sia intervenuto il mancato versamento o per quali nuovi sacerdoti o ministri di culto sia stato ripristinato o attivato l’obbligo contributivo. Nell’impossibilità di ripartire il dato, la totalità degli iscritti interessati dall’adempimento cumulativo del bimestre risulterà priva di accredito in estratto conto.

L’adeguamento dell’atteso a diverso importo (ove questo costituisca il valore corretto) dovrà necessariamente transitare per un nuovo accertamento che riformuli il totale atteso dopo aver apportato le necessarie modifiche alle registrazioni d’archivio.

La “notifica del dovuto tramite lista” presuppone e richiede che gli archivi siano aggiornati in tempo reale rispetto all’insorgere o al venir meno dell’obbligo assicurativo.

Si richiamano, pertanto, le Diocesi, l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e le Confessioni Acattoliche a comunicare con immediatezza alla Sede di Terni i dati utili a determinare l’onere previdenziale: nuove iscrizioni, variazioni, cessazioni.

La sede di Terni nel contempo assicura la rapida acquisizione dei dati trasmessi.

Per consentire al soggetto tenuto al pagamento cumulativo di conoscere preventivamente il totale atteso in modo da verificarne la congruità comparandolo con i dati gestionali in proprio possesso, a decorrere dal primo adempimento competenza 2017, le Diocesi, l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e le Confessioni Acattoliche, entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale dovranno inviare all’Istituto un file contenente tutte le modifiche relative ai propri iscritti (iscrizioni , cessazioni etc …) intervenute nel bimestre.

Aggiornati gli archivi, l’Istituto entro il giorno 25 del medesimo mese trasmetterà all’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero ed alle Confessioni Acattoliche con pagamento cumulativo, la lista della totalità degli assicurati “attivi” a quella scadenza.

L’elenco esporrà a margine il dovuto individuale fornendo in calce il totale generale atteso risultante dalla sommatoria dei parziali.

Il soggetto tenuto all’adempimento, ove non sussistano difformità con i dati in proprio possesso, predisporrà il pagamento dell’importo risultante.

Diversamente, con immediatezza dovrà comunicare alla Sede di Terni le variazioni da apportare sui dati incongrui. L’INPS, acquisiti gli adeguamenti in archivio elaborerà nuovamente l’elenco producendo la lista aggiornata quale titolo di nuovo accertamento amministrativo del bimestre in sostituzione del dovuto contenuto nella lista revisionata.

Ove la variazione coinvolga anche riferimenti pregressi in relazione a cessazioni di obbligo che avrebbero dovuto essere registrate in passato, la modifica della lista annulla il dovuto del bimestre a cui la lista è riferita, mentre il recupero del già versato nei bimestri precedenti dovrà avvenire con distinta domanda di rimborso.

La richiesta di variazione non esonera dalla prevista trasmissione alla Sede di Terni dei documenti a sostegno della maturazione o della cessazione dell’obbligo contributivo. La ricezione di tali atti renderà definitiva negli archivi la registrazione acquisita in modalità provvisoria al fine di consentire l’immediato aggiornamento del totale atteso.

Al fine di garantire un fluido scambio di informazioni, che porti entrambe le parti alla agevole comune individuazione degli “attivi” e del condiviso totale da versare – e con la consapevolezza che la lista non potrà mai essere completamente esaustiva in ordine alle iscrizioni/cessazioni sorte nell’imminenza della sua predisposizione – per limitare il numero delle “contestazioni” è opportuno che il soggetto tenuto all’adempimento prioritariamente orienti la segnalazione sulle cessazioni non presenti. Ciò al fine di evitare indebiti e conseguenti richieste di rimborso.

Peraltro, le nuove iscrizioni se non presenti (perché recentissime ed ancora non notificate al Polo di Terni o perché da questi ancora non acquisite, o non visibili nella lista perché acquisite immediatamente dopo la sua elaborazione) potranno essere agevolmente recuperate nella lista del successivo bimestre; in tal caso il dovuto del successivo bimestre per quell’iscritto comprenderà anche l’importo riferito al tempo cadente nel bimestre attuale.

La “notifica del dovuto tramite lista”, oltre a gestire correttamente il valore amministrativamente accertato, mira alla completa condivisione delle posizioni previdenziali realmente attive, evitando di conservare tali ed in attesa di contribuzione estratti assicurativi per cui sia già intervenuta la cessazione dell’obbligo; analogamente, ove cessi l’obbligo cumulativo permanendo l’obbligo individuale, escluderà il protrarsi di omissioni di cui l’iscritto è ignaro; agevolerà il venir meno delle anagrafiche multiple scaturenti da errori materiali su dati personali (CF, doppio nome o cognome, imprecisioni identità stranieri).

 5.   Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie.

L’impossibilità di compensare con la lista del totale atteso valori negativi relativi a pagamenti indebiti attinenti pregressi riferimenti temporali, comporta che le domande di rimborso dovranno essere gestite con distinta operazione amministrativa e contabile. L’Istituto Centrale per il Sostentamento o la  Confessione Acattolica saranno tenuti a presentare apposita richiesta, anche cumulativa per più iscritti. Per ciascun ministro di culto la richiesta dovrà essere motivata e suffragata da idonea documentazione (a titolo esemplificativo per il clero cattolico: provvedimento di riduzione allo stato laicale, di sospensione, di esclusione dal sostentamento con effetto retroattivo, ecc.).

E’ sufficiente la sola motivazione e non anche la documentazione a sostegno, in caso di richiesta di rimborso riferita a errato versamento di contribuzione successiva alla decorrenza della pensione (in tale evenienza gli Uffici potranno rilevare direttamente l’indebito dalla consultazione degli archivi).

La Sede di Terni provvederà all’istruttoria delle richieste di rimborso ed alla restituzione – con distinto atto contabile – della contribuzione che accerterà non dovuta.

In merito all’insorgenza dell’obbligo contributivo, si ricorda che questo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia (art. 5 l.903/73) ed in particolare, ai sensi del comma 6, art. 42 l. 488/99, a  partire dal 1° gennaio 2000 l’iscrizione al Fondo è estesa anche ai sacerdoti ed ai ministri di culto che non hanno cittadinanza italiana e che sono presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici  riconosciuti. Dalla stessa decorrenza è dovuta l’iscrizione al Fondo anche per i sacerdoti e i ministri di culto aventi la cittadinanza italiana ed operanti all’estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti non cattolici riconosciuti.

Con esclusivo riferimento al clero cattolico, ne deriva che:

a)   non esiste identità temporale tra obbligo contributivo ed accesso al sistema sostentamento;

b)   il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e, per taluni, il sostentamento potrebbe essere anche escluso;

c)   grava esclusivamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento; oppure nel periodo compreso tra ingresso nel clero secolare (di un soggetto già ordinato regolare) e inserimento nel sistema di sostentamento; o ancora del periodo compreso tra ingresso in Italia connesso all’esercizio della funzione e inserimento nel sistema di sostentamento; o, in ultimo, in caso di esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.

Giova precisare, con esclusivo riferimento a soggetti non cittadini italiani, che l’obbligo di versamento al Fondo Clero sorge contestualmente alla decorrenza in Italia dell’esercizio della funzione ministeriale al servizio di una Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto. Ne deriva che qualora l’ingresso in Italia sia precedente tale esercizio, nessuna contribuzione sarà dovuta per il tempo intercorrente tra ingresso in Italia e inizio servizio a favore della Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto.

Al fine di evitare carenze contributive in estratto conto spesso rilevate dall’interessato all’atto del pensionamento  o comunque a decorso termine prescrizionale già intervenuto, e considerato che qualora l’interessato non abbia titolo  al sostentamento potrebbe  -in buona fede-  ignorare gli oneri previdenziali a cui è tenuto, è opportuno dettagliare il contenuto dell’obbligo contributivo e dei  correlati adempimenti posti a carico delle Curie e dell’Istituto Centrale di Sostentamento del Clero.

La contribuzione al Fondo Clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto; ai sensi dell’art. 5 della L. 903/73 lo status deve essere attestato dall’ordinario che esercita sul medesimo la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico.

Ne deriva che su tale ordinario -e sulle figure equiparate nel caso di Confessioni Acattoliche- incombe l’obbligo di notifica da cui deriva l’iscrizione previdenziale al Fondo, il suo mantenimento e la cessazione ove l’ipotesi ricorra.

Diverso dai doveri connessi all’attestazione di status, è l’adempimento posto dall’art. 7 della citata L. 903/73 in capo al soggetto che provvede alla “congrua” (ora sostentamento ai sensi dell’art. 25 L. 222/85). Anche in tal caso, destinatario dell’obbligo contributivo rimane il ministro di culto, ma la norma -per opportunità gestionale- ha istituito una sorta di delega cumulativa al pagamento degli oneri previdenziali ponendola a carico del soggetto che corrisponde la remunerazione ai ministri di culto.

Detta delega non è soggetta ad esclusione o revoca, e permane fin quando sussiste titolo al sostentamento.

Trattandosi di delega al mero pagamento non produce effetti ulteriori, quali trasferire sul delegato obblighi di denuncia connessi allo status di ministro di culto. Gli obblighi permangono invariati in capo all’ordinario che esercita la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico, o figure equiparate nel caso di Confessioni Acattoliche.

Chiarita la distinzione tra soggetto tenuto ad attestare e soggetto tenuto ad adempiere in conformità alle attestazioni del primo, si invitano le Curie Diocesane a notificare prontamente  le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia  per gli stranieri, nonché a segnalare con la medesima celerità qualsiasi altra variazione/cessazione dell’obbligo contributivo.

La relativa documentazione dovrà essere trasmessa alla Sede di Terni, che provvederà ad informare l’assicurato dell’insorgenza dell’obbligo contributivo, attiverà la spedizione dei MAV in caso di iscrizione o di riattivazione, e/o adeguerà gli archivi nei casi di cessazione d’obbligo.

In linea con il dettato normativo, l’Istituto Centrale per il Sostentamento dovrà limitarsi a gestire il mero adempimento per i soggetti che hanno titolo al sostentamento. Analogamente alle Curie, dovrà provvedere  a segnalare con immediatezza alla Sede di Terni le cessazioni, le riprese e qualsiasi altra notizia che incida sull’adempimento, nonché eventuali variazioni dei dati anagrafici se intervenute.

Recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi da ministri di culto nel frattempo pensionati.   

Considerato che il contributo relativo al Fondo Clero, è legato all’aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti, assume carattere definitivo solo a posteriori.

Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati; il recupero delle differenze in argomento verrà attivato a livello centrale sulla pensione a carico del Fondo.

(Fonte: INPS)

Advertisement