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Contributo di licenziamento, esclusione obbligo di versamento:

L’INPS, con il Messaggio n. 4269 del 2016, ha fornito istruzioni circa l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo di licenziamento (o ticket licenziamento) e le modalità di recupero del contributo eventualmente pagato. Inoltre ha fornito istruzioni anche sull’esonero dall’obbligo di versamento del contributo di licenziamento nei casi di risoluzione dei rapporti di lavoro del personale addetto agli impianti di distribuzione del gas naturale, nei casi di sostituzione del soggetto gestore.

Si legge al riguardo quanto segue nel Messaggio n. 4269/2016.

PREMESSA

Come noto, l’articolo 2, co. 34, della legge 92/12, ha disposto, per il periodo 2013 – 2015, l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall’art. 2, co. 31 della stessa, nei seguenti casi:

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  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
  • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
  1. Art. 2 co. 34, legge n. 92/2012 – anno 2016

La legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015,  n.  210, all’art. 2–quater, ha modificato il testo dell’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92,  sostituendo alle parole  “Per  il periodo 2013-2015”  quelle  “Per  il  periodo 2013-2016”: parallelamente, per la copertura delle minori entrate derivanti da detta disposizione, il medesimo comma ha previsto uno stanziamento, pari a 38 milioni di euro, a  valere  sul  Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18,  comma 1, lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Per effetto di tale disposizione, anche nell’anno 2016, per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato rientranti nei casi contemplati dal richiamato comma 34 dell’art. 2, legge n. 92/2012, era continuato ad essere escluso l’obbligo di versamento del contributo di cui all’art. 2, co. 31 della medesima legge.

Beneficiano della predetta esclusione anche i datori di lavoro che abbiano proceduto ad effettuare licenziamenti nel periodo 1.1.2016 – 26.2.2016, ancorché l’art. 2-quater abbia acquistato efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge n. 21/2016 (27.2.2016), per effetto di quanto disposto dall’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tale interpretazione è suffragata sia dal tenore letterale del novellato art. 2, co. 34, legge n. 92/2012, che ridefinisce il periodo temporale di efficacia dell’esclusione dall’obbligo contributivo in argomento estendendola, in via generale, all’anno 2016, sia dalla previsione di uno specifico finanziamento, per la copertura delle minori entrate che nell’anno 2016 deriveranno dalla proroga dell’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012.

Si rinvia per il resto delle informazioni sul contributo di licenziamento al testo integrale del Messaggio n. 4269 del 2016, disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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