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L’Agenzia delle Entrate (AE) ha pubblicato lo scorso 2 luglio una guida che aiuta ad orientarsi sulla erogazione del contributo a fondo perduto, automatico e per le attività stagionali, previsto dal decreto Sostegni bis, evidenziando le condizioni per ottenerlo, le istruzioni per la predisposizione ed invio dell’istanza ed infine le modalità di erogazione (provvedimento n.175776 del 2 luglio 2021_).

Il Decreto Sostegni bis prevede tre nuovi tipi di contributo a fondo perduto:

  1. il primo contributo a fondo perduto o “contributo Sostegni bis automatico”, è riconosciuto a coloro che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73. Il contributo automatico consiste in una somma di importo identico al contributo Sostegni già a suo tempo percepito ed è erogato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate senza necessità di presentare istanza e con la stessa modalità di erogazione scelta dal contribuente nell’istanza al contributo Sostegni.
  2. il secondo contributo a fondo perduto, o “contributo Sostegni bis attività stagionali”, è alternativo al contributo Sostegni bis automatico e viene riconosciuto a coloro che presentano relativa istanza nel caso in cui si sia verificato un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Per coloro ai quali viene erogato il contributo Sostegni bis automatico, l’importo del contributo Sostegni bis attività stagionali verrà calcolato in base ai valori indicati su di essa, detratto l’importo del contributo Sostegni bis automatico già percepito.
  3. il terzo contributo a fondo perduto, o “contributo Sostegni bis perequativo” è dato dalla differenza del risultato economico di esercizio relativo all’anno d’imposta 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta 2019. Questo contributo viene versato al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti dal richiedente durante l’intero periodo di emergenza covid, a partire dal contributo del Decreto Rilancio. Il terzo contributo a fondo perduto vedrà la luce successivamente al 10 settembre 2021 e avrà una guida illustrativa dedicata.

A CHI NON SPETTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – STAGIONALI

– ai soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021. Tale esclusione non opera per l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data; l’esclusione non opera altresì per i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che ha cessato l’attività;

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– agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;

– agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER OTTENERE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’istanza può essere presentata:

• a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web;

• a partire dal 7 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico. Nei periodi citati è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nei periodi sopra citati sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

Per tutte le informazioni per ottenere il contributo a fondo perduto consultare i seguenti documenti disponibili cliccando sul link:

provvedimento n.175776 del 2 luglio 2021_;

Istanza

Istruzioni per la compilazione

(Fonte: Agenzia delle Entate)

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