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Fondo di Solidarietà Trasporto Pubblico, chiarimenti INPS:

L’INPS, con il Messaggio n. 4270 del 2016, ha fornito chiarimenti circa il Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del Traporto Pubblico ed in particolare sulla contribuzione correlata.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 4270/2016.

Con la circolare n. 186 del 30 settembre 2016 è stata illustrata la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasposto pubblico, istituito presso l’INPS con D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015, con specifico riferimento alle modalità di accesso alle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo medesimo.

A seguito della pubblicazione della suddetta circolare, sono pervenute richieste di precisazioni, in ordine alla corretta individuazione della   contribuzione correlata da versare,  che – come noto – deve essere computata sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore pro tempore vigente. Al riguardo, si forniscono i chiarimenti che seguono.

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L’articolo 5, comma 10, del decreto in oggetto prevede che, per tutto il periodo d’erogazione degli assegni ordinari di cui al comma 1, lett. a) del suddetto articolo 5, il Fondo versi, alla gestione pensionistica d’iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata.

Quest’ultima presenta le seguenti caratteristiche:

  • è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la relativa misura;
  • va determinata – secondo i criteri previsti dall’articolo 40, della legge n. 183/2010 -sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore, pro tempore vigente.

Ciò premesso, si rammenta che, per il 2016, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per i lavoratori iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri) con decorrenza anteriore al 1/1/1996 è pari al 33%.

La medesima misura (33%) permane, in genere, con riferimento ai lavoratori iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri), con decorrenza successiva al 1/1/1996.

Per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale – la cui posizione contributiva è contrassegnata dal codice di autorizzazione “3G” – l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per il personale assunto post 31.12.1995, iscrivibile al FPLD è, invece, pari a 32,65%.

La stessa aliquota si applica agli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS.

Per i lavoratori  iscritti alla gestione CTPS, la misura della contribuzione correlata è quella generale del  33%.

(Fonte: INPS)

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