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CIGO nuovo procedimento concessione integrazioni salariali:

L’INPS, con la Circolare n. 139 del 2016 ha fornito istruzioni amministrative circa la CIGO e il nuovo procedimento di concessione delle integrazioni salariali.

Al riguardo si legge quanto segue nella Premessa alla Circolare n. 139/2016.

PREMESSA

Con il decreto ministeriale del 15 aprile 2016 n. 95442, pubblicato in G.U. il 14 giugno 2016, sono stati individuati i criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria – CIGO. Si completa così il quadro normativo e regolamentare di riferimento sul procedimento amministrativo di concessione della nuova CIGO.

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PARTE PRIMA.

Il nuovo procedimento di concessione

  1. Il processo amministrativo per la gestione della Cassa Integrazione ordinaria

Il procedimento di concessione della Cassa integrazione guadagni ordinaria si pone come momento iniziale del processo di gestione complessiva di questo tipo di integrazione salariale.

Il processo amministrativo di riferimento per la gestione delle prestazioni di integrazioni salariali, che sarà a breve gestito esclusivamente con il sistema del Ticket, prevede:

–      l’invio della domanda di prestazione e del flusso Uniemens da parte dell’azienda con associazione del ticket in caso di evento di CIG;

–      la concessione della prestazione da parte delle Sedi territoriali INPS;

–      l’abbinamento della stessa con i flussi informativi inviati;

–      il controllo dei dati sulle sospensioni inviati tramite Uniemens, il calcolo della prestazione autorizzabile e il pagamento della stessa, distinto tra diretto e anticipato dall’azienda (conguaglio).

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative per la concessione della Cassa Integrazione guadagni ordinaria.

  1. Decorrenza

Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel predetto Decreto ministeriale 95442 del 2016, anche in analogia al dettato normativo di cui all’articolo 44, comma 1 del d. lgs. 148 del 2015, le domande di concessione di CIGO presentate dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in G.U., dovranno essere istruite e decise in applicazione della nuova disciplina. Quindi, la nuova disciplina decorrerà dalle domande presentate dal 29 giugno 2016.

Per le domande presentate prima di tale data, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, continuano ad osservare i criteri di esame e l’esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio gestito dalle Commissioni Provinciali, come già espressamente indicato nella circolare del 20 gennaio 2016, n. 7.

Si rinvia per il resto delle informazioni sulla cassa integrazione guadagni ordinaria – CIGO al testo integrale della Circolare n. 139 del 2016 e ai suoi allegati (All. n. 1, All. n. 2, All. n. 3, All. n. 4, All. n. 5, All. n. 6, All. n. 7All. n. 8, All. n. 9, All. n. 10, All. n. 11) disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

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