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Fondi di solidarietà per apprendisti e obbligo contributivo:

L’INPS, con il Messaggio n. 3112 del 2016 (che ha corretto il precedente Messaggio n. 3109 del 2016 sui Fondi di solidarietà per apprendisti), ha fornito precisazione in merito alla sussistenza dell’obbligo contributivo in relazione ai lavoratori apprendisti.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 3109/2016.

Quadro normativo

Come rappresentato con circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, il titolo II, del D.lgs. 148/2015 ha ampiamente revisionato l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà e ha introdotto nuove disposizioni volte disciplinare il concreto avvio degli stessi.
Le prestazioni ordinarie dei fondi di solidarietà, descritte nella predetta circolare n. 30/2016, sono finanziate con un contributo ordinario, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

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Sono i decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3 (Fondi di solidarietà bilaterali), 28 (Fondo residuale) e 29 (Fondo di integrazione salariale), a determinare le aliquote di contribuzione ordinaria.
A seguito di approfondimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot. 8475 del 14 aprile 2016, ha precisato che, a differenza di quanto previsto dalla legge n.

92/2012, l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 ha modificato parzialmente anche il novero dei lavoratori in relazione ai quali sussiste obbligo di assoggettamento delle retribuzioni al contributo ordinario di finanziamento dei fondi di solidarietà.
In particolare, il primo periodo del comma 1 dell’articolo 39, estende ai Fondi di solidarietà l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, commi 1 e 2. Tali norme, come rappresentato nel messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, stabiliscono che possono essere considerati tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Dalle norme citate deriva che il decreto legislativo n. 148/2015 ha innovato la materia prevedendo espressamente che le prestazioni dei Fondi di solidarietà possano essere riconosciute agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Con riferimento al personale assunto con contratto di apprendistato, viene precisato, pertanto, che la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà è applicata soltanto alla categoria degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. L’esonero contributivo decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (settembre 2015).

Si precisa che tali indicazioni attengono al solo aspetto contributivo mentre, per quanto attiene al computo dei lavoratori si applicherà l’articolo 26, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015 che stabilisce che “ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti”. Pertanto, tutte le tipologie di apprendistato concorrono al raggiungimento del requisito occupazionale fissato in alcuni decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale del Messaggio n. 3112 del 2016 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

 

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