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Regime speciale per lavoratori impatriati:

Con Decreto 26 maggio 2016 contenente disposizioni di attuazione del regime speciale per lavoratori impatriati del Ministero delle Finanze, vengono disciplinate le agevolazioni fiscali per tali categorie di lavoratori (G.U. n. 132 dell’8.6.2016).

Il regime speciale riguarda i lavoratori di elevata qualificazione e specializzazione, come ad esempio i ricercatori residenti all’estero.

Il regime speciale riguarda le agevolazioni fiscali fruibili al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;

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b) l’attività lavorativa è svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;

c) l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;

d) i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.

Sono altresì destinatari del regime speciale delle agevolazioni fiscali:

a) i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;

b) i cittadini dell’Unione europea che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Il regime speciale delle agevolazioni fiscali decade laddove il beneficiario non mantenga la residenza in Italia per almeno due anni. In tale ipotesi si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

 

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