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Settima salvaguardia pensionistica ulteriori chiarimenti INPS:

L’INPS, con la Circolare n. 50 del 2016 sulla settima salvaguardia pensionistica, ha fornito ulteriori chiarimenti ed indicazioni agli utenti (v. il nostro articolo: Salvaguardia pensionistica nuove disposizioni INPS).

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 50/2016.

Premessa

Con circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016 sono state fornite le prime indicazioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi da 263 a 270, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) riguardanti le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla c.d. Settima salvaguardia, nonché la modalità ed il termine di presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia.

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Con la presente, a scioglimento della riserva formulata nella sopra richiamata circolare, si forniscono ulteriori indicazioni e chiarimenti riguardanti le particolarità relative alle singole tipologie di lavoratori potenziali destinatari della salvaguardia, ai fini dell’istruttoria delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia.

  1. Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati

1.1       Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile (art. 1, comma 265, lettera a)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.300 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Stante la lettera della norma i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia possono essere individuati in funzione degli accordi, della data di licenziamento e del periodo di fruizione delle prestazioni.

I)            In relazione agli  accordi occorre distinguere la fattispecie sottoindividuata:

A. lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia a seguito di accordi governativi e non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011:

a)   Da aziende destinatarie di mobilità previste dalla legge n. 223 del 1991 o da leggi successive (quali ad esempio quelle del settore industria con + di 15 dipendenti, quelle del commercio con + di 50 dipendenti, quelle del settore aereo e aeroportuale, ecc.);

b)   da aziende del settore edile che hanno operato in cantieri di lavori di pubblica utilità (articolo 11 della legge n. 223 del 1991) o che hanno avviato la procedura di mobilità di cui all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991 dopo che abbiano attuato un programma di trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451)

B. lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia anche in assenza di accordi governativi e non governativi da aziende  cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, appartenenti ai settori delineati nel precedente punto A.

II)         In relazione alla data di licenziamento, questa può intervenire:

a)   entro il 31-12-2012: i requisiti, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, devono essere perfezionati entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ovvero, entro dodici mesi dalla fine di detto periodo, anche mediante il versamento di contributi volontari;

b)   entro il 31-12-2014: il perfezionamento dei requisiti, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.

III)       In relazione al periodo di fruizione delle prestazioni in parola si precisa che la durata:

a)   per i lavoratori in mobilità ordinaria, licenziati entro il 30-12-2014, è quella prevista dall’articolo 7, commi 1,2,3 e 4 della legge n. 223 del 1991; mentre per quelli licenziati il 31-12-2014 e collocati in mobilità dal 1-1-2015, la durata è ridotta ai sensi dell’articolo 46 lettera c) della legge n. 92 del 2012;

b)   per i lavoratori in TSE, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 223 del 1991, è quella espressamente indicata dall’apposito decreto assunto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

c)   per i lavoratori in TSE ex lege 451 del 1994, la durata è di 18 mesi, incrementata a 27 se l’ubicazione del luogo di lavoro è nelle aree del Mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Unicamente ai periodi di fruizione delle indennità di mobilità ordinaria e del TSE 451,  in virtù dell’obbligo previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera b, della legge n. 223 del 1991, si applica l’articolo 8, commi 6 e 7, della stessa legge, limitatamente alle sospensioni intervenute entro il 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016.

In merito alla facoltà di effettuare i versamenti volontari, riconosciuta solamente ai licenziati entro il 31-12-2012, tale versamento può essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità o dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e, in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti che si collocano oltre i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.

Inoltre, l’articolo 1, comma 266, della legge n. 208 del 2015, precisa che per i lavoratori che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in vigore della legge in argomento, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a domanda, i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, come specificato nel comma 265.

Si fa presente che la norma riguarda, in via esclusiva, i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data di entrata in vigore della legge n. 208 del 2015 o che presentano la domanda di prosecuzione volontaria entro il 1° marzo 2016, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola e che perfezionino, anche mediante il versamento della contribuzione volontaria, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.

Si precisa, altresì, che all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari, è necessario, prima di consentire il versamento anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione, che sia verificata la possibilità, in capo all’assicurato, di raggiungere il diritto a pensione secondo le regole indicate.

Istruzioni operative.

Si rammenta che nell’istruire le domande di salvaguardia in argomento, oltre ai requisiti sopra riportati, dovrà essere verificata la presenza dell’accordo stipulato entro il 31-12-2011 solo con riferimento ai lavoratori di cui al precedente punto I lett. A e non anche con riferimento ai lavoratori di cui alla lett. B del medesimo punto I.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 50/2016 consultabile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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