Advertisement

Doppio codice per le dimissioni online:

Per le dimissioni online è necessario che il dipendente possegga un doppio codice identificativo uno dell’INPS e l’altro di Cliclavoro, secondo quanto segnalato dalla Fondazione consulenti del lavoro che, tra le altre cose, hanno stilato un elenco di 20 domande, o meglio dire dubbi, sulla disciplina delle dimissioni telematiche.

A parlarci del doppio codice per le dimissioni è anche l’articolo pubblicato oggi (17.3.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: M.Pri.; Titolo: “Dimissioni online, l’inatteso ritorno del doppio codice”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Da ieri il dipendente che si vuole dimettere utilizzando la nuova procedura online (obbligatoria dal 12 marzo) deve avere i codici identificativi di Cliclavoro oltre a quello dell’Inps. La “novità” è stata segnalata dai consulenti del lavoro, e si aggiunge ai numerosi dubbi che i professionisti hanno messo nero su bianco in un elenco di 20 domande destinate con buona probabilità a diventare più numerose nei prossimi giorni.

«Le domande sono la conseguenza – afferma Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi consulenti del lavoro – dell’applicazione della nuova procedura nei primi giorni dall’entrata in vigore, ragionando sulle casistiche dei nostri clienti». Peraltro la categoria ha la possibilità di analizzare la nuova procedura da due punti di vista: quello dei datori di lavoro, assistiti direttamente dai professionisti, e tramite le commissioni di certificazione, a cui si possono rivolgere i dipendenti per farsi assistere nella procedura online. A quest’ultimo riguardo, per esempio, i consulenti chiedono se per la convalida e l’invio del modulo di dimissioni deve essere convocato l’intero organo collegiale.

Può succedere, inoltre, che datore di lavoro e dipendente concordino, successivamente alla comunicazione telematica, una data diversa di interruzione del rapporto. Come ci si deve comportare in tal caso?

Altri dubbi riguardano la necessità di utilizzare la procedura anche per chi si dimette in vista della pensione, o se non si conosce l’indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro, o se il dipendente si può rivolgere a qualunque soggetto abilitato sul territorio nazionale o se vale un criterio di competenza territoriale.

Alcuni di questi dubbi trovano già risposta alle Faq pubblicate dal ministero sul sito Cliclavoro, ma a questo riguardo i consulenti chiedono quale efficacia abbiano tali risposte. Infatti c’è il rischio che, in caso di contenzioso, il giudice non le tenga in considerazione dal momento che prevale quanto contenuto nella norma. Ma anche su questo fronte, non mancano dubbi derivanti dall’ordine gerarchico delle fonti: tornando ai codici identificativi necessari al dipendente per dimettersi, con il decreto ministeriale 15 dicembre 2015 è stato previsto il ricorso sia alle credenziali di Cliclavoro, sia al codice Inps ma con la circolare 12/2016, invece, lo stesso ministero ha fatto capire che era sufficiente solo il Pin Inps.

Anche la Cgil ieri ha criticato la novità: «a causa dei ritardi del ministero del Lavoro e del malfunzionamento della procedura telematizzata – si legge in una nota – si moltiplicano i casi in cui i lavoratori non possono procedere alla convalida delle dimissioni perché il sistema non funziona», a cui si aggiunge l’impossibilità di utilizzare la procedura online per le dimissioni per giusta causa in quanto il modulo da compilare non prevede questa ipotesi.

Advertisement