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Cessione lavoratore interinale niente bonus contributivo:

L’azienda utilizzatrice non può fruire del bonus contributivo in caso di cessione lavoratore interinale assunto con contratto a tempo indeterminato.

È quanto precisato dalla direzione generale entrate dell’INPS ed è l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (15.3.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: M.Pri.; Titolo: “Il somministrato non porta il bonus”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

L’esonero contributivo triennale introdotto dalla legge di Stabilità 2015 e riferito a un lavoratore interinale assunto a tempo indeterminato non può essere “trasferito” all’azienda utilizzatrice se quest’ultima decide di assumerlo direttamente tramite cessione di contratto. La precisazione è stata fornita dalla direzione generale entrate dell’Inps e pubblicata sul sito dell’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.

L’istituto di previdenza, nel motivare la risposta, evidenzia che il contratto di somministrazione a tempo indeterminato ha delle particolarità che lo differenziano dal contratto “generale”.

La disciplina che regola la cessione di un contratto e la giurisprudenza, invece, rileva l’Inps, prevedono che una delle due parti in causa possa essere sostituita con un terzo soggetto, ma «il rapporto contrattuale deve rimanere immutato nel momento in cui viene ceduto; si ammettono solo modifiche marginali al momento della cessione».

Invece il passaggio dalla somministrazione alla dipendenza diretta da parte dell’utilizzatore comporta una modifica del contratto e quindi, secondo l’Inps, «non si può parlare di cessione individuale del contratto in quanto si darebbe luogo ad un nuovo rapporto, con oggetto e titolo diversi dal precedente, non più qualificabile come un contratto a scopo di somministrazione».

Dunque il lavoratore non può “transitare” direttamente dall’agenzia per il lavoro all’azienda portando in dote la parte residua dell’esonero contributivo. Il passaggio implica una cessazione del rapporto esistente e una nuova assunzione. Ma in tal caso diventa difficile per l’utilizzatore avere le condizioni che danno diritto all’esonero. Infatti, ricorda sempre l’Inps, è necessario che il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi, presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore. Il che significa che il lavoratore dovrebbe rimanere senza impiego per sei mesi. Ma se l’obiettivo del passaggio dal somministratore all’azienda è non interrompere l’apporto produttivo, le due situazioni non possono convivere.

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