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Esonero contributivo anche per il datore che subentra nell’appalto:

La legge di stabilità 2016 prevede l’esonero contributivo anche per il datore di lavoro che subentra nell’appalto per il periodo residuo, come anche il Ministero del Lavoro con Interpello n. 25 del 5 novembre 2015 aveva avuto modo di chiarire.

Vi proponiamo dunque un articolo pubblicato oggi (11.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Alessandro Rota Porta; Titolo: “Il datore che subentra nell’appalto continua ad avere l’esonero”) proprio su tale argomento.

Ecco l’articolo.

Doppio binario per la fruizione dell’esonero contributivo in caso di subentro negli appalti, a seconda che si tratti del bonus introdotto dall’articolo 1, comma 118, della legge 190/2014 o del nuovo incentivo previsto per il 2016 dalla legge 208/2015.

Infatti, il “vecchio” incentivo non spetta se i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato passano dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva applicata a questi rapporti preveda – per i casi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti – una procedura ad hoc per consentire l’assunzione dei lavoratori alle dipendenze dell’impresa subentrante, con la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto.

Diversamente, il comma 181, dell’articolo unico della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) specifica che nella nuova versione del bonus il passaggio al subentrante (per la durata residua) avviene anche se l’assunzione deriva da un obbligo di legge o del Ccnl. Una novità positiva ma che potrebbe creare disparità nei costi piuttosto rilevanti per i datori di lavoro subentranti.

Tornando alle caratteristiche dell’esonero 2015, che dovrebbero restare valide anche con l’impostazione della legge di stabilità 2016, è interessante soffermarsi sulla sorte dell’agevolazione in caso di operazioni societarie e in tutte le ipotesi nelle quali cambia la titolarità del rapporto di lavoro incentivato. Su questo punto, sia l’Inps, sia il ministero del Lavoro sono intervenuti per chiarire che il bonus non va perso.

La conferma diventa importante, anche considerando che l’esonero contributivo ha valenza triennale a partire dalla data dell’assunzione o della trasformazione agevolata di contratti a termine in contratti di lavoro a tempo indeterminato avvenute nel 2015: quindi, la “portabilità” del beneficio si avrà fino alla scadenza. La stessa valutazione resta per il “mini-esonero” riservato alle assunzioni agevolate effettuate nel 2016, previsto dalla legge 208/2015. Le regole di fruizione del bonus, infatti, al netto dell’importo e della durata, sono pressoché invariate.

Proprio l’Inps (Circolare n. 178 del 03 novembre 2015) ha precisato che, nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato – con il passaggio del dipendente al cessionario – il godimento dell’agevolazione già riconosciuta al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto.

Un discorso analogo potrà essere aaplicato al caso di affitto di ramo d’azienda o dell’azienda intera; di fusione per incorporazione e così via: in queste ipotesi, il datore di lavoro subentrante dovrà esporre sulle denunce contributive Uniemens le codifiche che danno evidenza dell’utilizzo del bonus.

Alle stesse argomentazioni è arrivato il ministero del Lavoro con l’interpello 25/2015, precisando che in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro che hanno portato in dote al datore l’agevolazione (in conseguenza di eventuali procedure di operazioni societarie straordinarie) non sono inficiati i requisiti che hanno determinato la fruizione del bonus.

Ovviamente, il cessionario incorporante conserverà il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società cedente, limitatamente alla parte residua alla data dell’operazione sino alla scadenza del termine legale dei 36 (o 24) mesi agevolati.

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