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Piccole imprese in crisi e ammortizzatori sociali:

Le piccole imprese in crisi, a partire dal 1° gennaio 2017, non potranno più usufruire degli ammortizzatori sociali per gestire crisi aziendali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 (di attuazione del jobs act).

A chiarire l’argomento sulle piccole imprese in crisi  è l’articolo pubblicato oggi (22.2.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Giancarlo Uva; Titolo: “Piccole imprese senza tutela dal 2017”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Dal 1° gennaio 2017 le aziende che occupano fino a cinque dipendenti perdono ogni ammortizzatore sociale per gestire le crisi. È quanto emerge dalla riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel Dlgs 148/2015 e dalle norme che consentono l’uso degli ammortizzatori in deroga.

In via generale, le aziende che occupano fino a cinque dipendenti sono sempre state escluse dagli ordinari strumenti di integrazione salariale, come la Cigs, la Cigo e i contratti di solidarietà di tipo A.

Con il precedente assetto normativo, però, a queste aziende era concesso l’uso sia di particolari contratti di solidarietà (di tipo B) sia della cassa integrazione in deroga.

Infatti, l’articolo 5 del Dl 148/1993, ora abrogato, concedeva anche alle imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cigs (quindi anche alle imprese con un organico compreso entro 15 dipendenti) la possibilità di stipulare con le organizzazioni sindacali contratti di solidarietà (cosiddetti di tipo B) , al fine di evitare licenziamenti collettivi o plurimi individuali, in cui veniva concordata una riduzione dell’orario di lavoro (non superiore al 60%).

A fronte della riduzione dell’orario di lavoro, nell’ambito dei contratti di solidarietà di tipo B, era riconosciuto dall’Inps un contributo di solidarietà pari al 50% della retribuzione persa, per una durata di 24 mesi estendibile con soluzione di continuità a 36 mesi in un quinquennio (circolari del ministero del Lavoro 20/2004 e 28/2014).

La legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015, articolo 1, comma 305) è intervenuta, a completamento della disciplina, prevedendo che i contratti di solidarietà di tipo B stipulati dal 15 ottobre 2015 e fino al 30 giugno 2016 possano avere in ogni caso una durata massima fino al 31 dicembre 2016, rimanendo ferma la durata prevista nel contratto originario solo per i contratti stipulati prima del 15 ottobre 2015.

Inoltre, le aziende che occupano sino a cinque dipendenti non potranno in futuro usare la Cig in deroga, visto che questo strumento, sia pur rifinanziato con 250 milioni per il solo 2016, salvo modifiche normative non sarà più disponibile dal 1° gennaio 2017 (articolo 2, commi 64-66 della legge 92/2012).

Il Dlgs 148/2015 all’articolo 29 limita l’obbligo di iscrizione al Fondo di integrazione salariale alle sole aziende che occupano mediamente più di cinque dipendenti, sia pur ampliando la platea precedente (prima l’iscrizione era obbligatoria per le aziende con più di 15 dipendenti senza Cig).

Sono di fatto escluse, dunque, le aziende che occupano sino a cinque dipendenti, che pertanto rimangono tagliate fuori anche dalla possibilità di usare le prestazioni previdenziali riconosciute dal fondo, come l’ assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.

Il 2016 rappresenta quindi l’ultimo anno utile per usare strumenti di integrazione salariale come la Cig in deroga e i contratti di solidarietà di tipo B, stipulabili solo fino al 30 giugno 2016.

Così, dal 2017 le aziende che occupano sino a cinque dipendenti (che rappresentano il maggior numero di imprese del tessuto economico italiano) e i loro lavoratori rimarranno privi di qualsiasi ammortizzatore sociale.

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