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Tutele previste in base al numero dei lavoratori:

Le tutele previste dalla legge in tema di ammortizzatori sociali varia in base al numero dei dipendenti impiegati dall’azienda in crisi.

Al riguardo lo schema pubblicato oggi (22.2.2016) dal Sole 24 Ore (Titolo: “Le tutele utilizzabili in base al numero dei lavoratori”) è molto chiaro.

Ecco lo schema.

LE TUTELE UTILIZZABILI PER NUMERO DI LAVORATORI

 

FINO A 5 DIPENDENTI

CASSA IN DEROGA

Efficace solo per il 2016

Durata massima: tre mesi nell’anno anche frazionati

Strumento sottoposto a limiti di spesa e l’operatività è subordinata all’attuazione regionale

Articolo 1, comma 304, della legge 208/2015

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DI TIPO B

Efficace per gli accordi stipulati fino al 30 giugno 2016

Durata massima: fino al 31 dicembre 2016 (per gli accordi stipulati prima del 15 ottobre 2015 la durata è prevista nel contratto, anche se successiva al 31 dicembre 2016)

Strumento sottoposto a limiti di spesa

Articolo 5 del Dl 148/1993; articolo 46, comma 3 del Dlgs 148/2015

DA 6 a 15 DIPENDENTI

CASSA IN DEROGA

È efficace solo per il 2016

La durata massima è di tre mesi nell’anno, anche frazionati

È uno strumento sottoposto a limiti di spesa

L’operatività è subordinata all’attuazione da parte della Regione

Articolo 1, comma 304 della legge 208/2015

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ DI TIPO B

È efficace solo per gli accordi stipulati fino al 30 giugno 2016 La durata massima è fino al 31 dicembre 2016 (per gli accordi stipulati prima del 15 ottobre 2015 è la durata prevista nel contratto, anche se successiva al 31 dicembre 2016

È uno strumento sottoposto a limiti di spesa

Articolo 5 del Dl 148/1993; articolo 46, comma 3 del Dlgs 148/2015

ASSEGNO ORDINARIO FONDI BILATERALI

Efficace dalla data di costituzione del fondo bilaterale e fruibile se il fondo bilaterale di settore è costituito e operante

Causali: Cigs, Cigo, Cds

È necessario prevedere una durata massima non inferiore a 13 settimane e non superiore alla durata prevista dalla disciplina generale di Cigs, Cigo, Cds

Articolo 30, Dlgs 148/2015

PRESTAZIONI DI PREPENSIONAMENTO-FONDI BILATERALI

Efficace dalla data di costituzione del fondo bilaterale e fruibile se il fondo bilaterale di settore è costituito e operante

Prestazioni legate al sostegno del reddito e a servizi di outplacement

La prestazione è riconosciuta nei cinque anni precedenti il raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione

Articolo 26 comma 9, Dlgs 148/2015

ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

L’assegno può essere erogato solo dal Fondo di integrazione salariale

La misura è efficace a partire dal 1° luglio 2016

Il presupposto è stipulare un contratto di solidarietà

La durata massima è di 12 mesi in un biennio mobile

Il fondo di integrazione salariale opera se non è operativo il fondo bilaterale di settore

Articolo 31 del Dlgs 148/2015

 

OLTRE 15 DIPENDENTI CON CIG

Se l’azienda è assicurata alternativamente alla Cigs o alla Cigo, non può fruire delle prestazioni ordinarie dei fondi bilaterali o delle prestazioni del fondo di integrazione salariale (articoli 26 comma 7 e 28 comma 1 del Dlgs 148/2015)

Possono però essere costituiti Fondi bilaterali per erogare solo le prestazioni di prepensionamento e quelle integrative di Cigs, Cigo, Cds

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

Efficace dal 24 settembre 2015

La durata massima è di 12 mesi nel biennio

La tutela si applica solo ai settori individuati dall’articolo 10 del Dlgs 148/2015

Articoli 9 e seguenti, Dlgs 148/2015

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

Efficace dal 24 settembre 2015

Durata massima: 24 mesi in un quinquennio mobile (12 mesi se la causale è crisi aziendale)

La tutela si applica solo ai settori individuati dall’articolo 20 del Dlgs 148/2015

Articolo 19, Dlgs 148/2015

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ DI TIPO A

Efficace dal 24 settembre 2015

Durata: fino a 36 mesi nel quinquennio mobile

La tutela si applica solo ai settori individuati dall’articolo 20 del Dlgs 148/2015

Articolo 21 del DLgs 148/2015

PREPENSIONAMENTO E PRESTAZIONI E INTEGRATIVE DI CIGS-CIGO- CDS

FONDI BILATERALI

Efficace dalla data di costituzione del fondo bilaterale e fruibile se il fondo è costituito

e operante

Prepensionamento: prestazioni legate al sostegno del reddito e a servizi di outplacement

Prepensionamento: prestazione riconosciuta nei cinque anni precedenti il raggiungimento dei requisiti per la pensione

Prestazioni integrative: incremento delle integrazioni salariali già riconosciute per Cigs, Cigo e Cds anche relativo alla non applicazione del massimale

Prestazioni integrative: durata ordinaria di Cigs, Cigo e Cds

Articolo 26 comma 9 del Dlgs 148/2015

 

OLTRE 15 DIPENDENTI SENZA CIGS E CIGO

Se l’azienda è priva congiuntamente di assicurazione Cigs e Cigo, le prestazioni sono assicurate dai fondi bilaterali o, se non attivi, dal fondo di integrazione salariale (articolo 28, comma 1 del Dlgs 148/2015)

CASSA IN DEROGA

Efficace solo per il 2016

Durata massima: 3 mesi nell’anno, anche frazionati

Strumento sottoposto a limiti di spesa

Operatività subordinata all’attuazione regionale

Articolo 1, comma 304 della legge 208/2015

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ DI TIPO B

Efficace solo per gli accordi stipulati fino al 30 giugno 2016

Durata massima fino al 31 dicembre 2016 (per gli accordi stipulati prima del 15 ottobre 2015 durata prevista nel contratto anche se successiva al 31 dicembre 2016)

Strumento sottoposto a limiti di spesa

Articolo 5 del Dl 148/1993; articolo 46, comma 3 del Dlgs 148/2015

ASSEGNO ORDINARIO FONDI BILATERALI

Efficace dalla data di costituzione del fondo bilaterale e fruibile se il fondo è costituito e operante

Causali: Cigs, Cigo e Cds

È necessario prevedere una durata massima non inferiore a 13 settimane e non superiore alla durata prevista dalla disciplina generale di Cigs, Cigo e Cds

Articolo 30 del Dlgs 148/2015

PREPENSIONAMENTO FONDI BILATERALI

Efficace dalla data di costituzione del fondo bilaterale e fruibile se il fondo è costituito e operante

Prestazioni legate al sostegno del reddito e a servizi di outplacement

La prestazione è riconosciuta nei cinque anni precedenti il raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione

Articolo 26 comma 9 del DLgs 148/2015

ASSEGNO ORDINARIO FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Efficace dal 1° gennaio 2016

Causali: Cigs (solo riorganizzazione e crisi); Cigo (a esclusione delle intemperie stagionali)

Durata massima: 26 settimane nel biennio mobile

Articolo 29 comma 3 del Dlgs 148/2015

 

ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Efficace dal 1° gennaio 2016 ed erogato solo dal Fondo di integrazione salariale Inps (non dal fondo bilaterale)

Presupposto: contratto di solidarietà

Durata: 12 mesi in un biennio mobile

L’Inps ha comunicato che non è ancora disponibile la procedura informatica per presentare le domande (circolare 22/2016)

Articoli 29 comma 3 e 31 del Dlgs 148/2015

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