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Disciplina nazionale lavoro nelle Ambasciate:

Il Ministero del Lavoro ha reso noto che è stata rinnovata la Disciplina nazionale del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali.

La disciplina nazionale è stata siglata dal Ministero del Lavoro e dal Ministero degli Affari Esteri da una parte e la CGIL, CISL FP e UIL PA dall’altra e raccoglie organicamente le normative di lavoro previste dalle leggi vigenti in Italia e dalla contrattazione collettiva di diritto pubblico e privato. La disciplina rinnova la precedente del 12 ottobre 2011 sia per la parte normativa che per la parte economica.

La disciplina regola quindi: assunzione (articolo 2); classificazione del personale (articolo 3); trattamento economico (articolo 4); condizioni di miglior favore (articolo 5); rapporto di lavoro a tempo parziale (articolo 6); periodo di prova (articolo 7); diritto allo studio (articolo 8), orario di lavoro (articolo 9); lavoro straordinario, turni, reperibilità (articolo 10); tirocini (articolo 11); fondi interprofessionali (articolo. 12); riposo settimanale e festività (articolo 13); ferie e recupero festività soppresse (articolo 14); malattie e infortuni (articolo 15); gravidanza e puerperio (articolo 16); congedo matrimoniale (articolo 17); permessi retribuiti (articolo 18); aspettativa non retribuita (articolo 19); richiamo alle armi (articolo 20); mansioni fuori sede (articolo 21); assistenza e previdenza (articolo 22); mansioni e passaggi di qualifica (articolo 23); scatti di anzianità (articolo 24); prospetto paga o busta paga (articolo 25); indennità di cassa e/o maneggio di denaro (articolo 26); 13° e 14° mensilità (articolo 27); estinzione del rapporto di lavoro (articolo 28); trattamento di fine rapporto (articolo 29); norma disciplinari (articolo 30); diritti sindacali (articolo 31); conciliazione delle controversie (articolo 32); sicurezza sul lavoro (articolo 33); pari opportunità (articolo 34); decorrenza e durata (articolo 35); interpretazione della disciplina (articolo 36).

Infine le parti convengono di verificare, in tempi brevi, con il Ministero della Salute la problematica relativa all’assicurazione o all’assistenza sanitaria dei lavoratori extracomunitari appartenenti a quei Paesi che non hanno sottoscritto accordi bilaterali in materia sanitaria.

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(Fonte: Ministero del Lavoro)

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