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Nessuna reintegrazione nel recesso illecito:

In caso di recesso illecito, nel contratto a tutele crescenti, non è prevista nessuna reintegrazione qualora questo avvenga durante il periodo di prova, ma sono previste le tutele risarcitorie per i danni subiti, costituiti dalle retribuzioni perse fino al termine del periodo di prova.

Questo il tema di un articolo pubblicato oggi (18.1.2016) dal Sole 24 ore (Firma: Daniele Colombo; Titolo: “Il recesso illecito non comporta la reintegrazione”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Con il contratto a tutele crescenti, la nullità (o illiceità) del licenziamento intimato al lavoratore durante il periodo di prova non comporta l’applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’articolo 2 del Dlgs 23/2015, ma solo le conseguenze di diritto comune, come la prosecuzione della prova sino alla sua scadenza ovvero, se questo non è possibile, il risarcimento dei danni subiti, rappresentato dalle retribuzioni perse sino al termine del periodo di prova.

Da questo punto di vista, infatti, non c’è motivo per discostarsi dalle conclusioni alle quali era arrivata la giurisprudenza maggioritaria per i lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015 (giorno di entrata in vigore del contratto a tutele crescenti).

I principi generali

Durante il periodo di prova, recita l’articolo 2096 del Codice civile, ciascuna delle parti può recedere senza preavviso e obbligo di pagare la relativa indennità. L’articolo 10 della legge 604/1966 subordina l’applicazione della legge sui licenziamenti e delle relative conseguenze proprio al superamento del periodo di prova fissato in sei mesi dalla stessa normativa. Con questa legge, dunque, è sancita l’inapplicabilità della disciplina limitativa sui licenziamenti, degli ordinari oneri di prova della legittimità dell’atto e di intimazione in forma scritta del licenziamento (salva diversa previsione della contrattazione collettiva). Proprio le disposizioni dell’articolo 10 della legge 604/66 hanno indotto dottrina e giurisprudenza maggioritarie a ritenere inapplicabili le disposizioni dell’articolo 18 della legge 300/1970 (come modificato dalla legge 92/2012) all’ipotesi del licenziamento nullo o illecito intimato al lavoratore durante il periodo di prova. Questa soluzione sembra peraltro coerente con la caratteristica di precarietà dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova, tenuto conto che il rapporto comunque non prosegue oltre la sua scadenza. In questo senso, quindi, appare sproporzionata l’applicazione dello stesso regime di tutela operante per il rapporto definitivo. Fin qui la posizione della dottrina e della giurisprudenza rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015.

Con le tutele crescenti

Come viene trattato, invece, il licenziamento nullo (o illecito) intimato durante il periodo di prova apposto al contratto a tutele crescenti? Il dubbio nasce essenzialmente dalla circostanza che la disciplina normativa sul contratto a tutele crescenti non detta alcuna disciplina in merito. Nonostante il silenzio della normativa, tuttavia, non sembrano cambiati i principi che la sorreggevano e che sorreggono tuttora il patto di prova, le cui disposizioni e orientamenti giurisprudenziali si applicano anche al contratto a tutele crescenti. In altri termini, si deve ritenere che anche al lavoratore licenziato con un provvedimento poi accertato come nullo (o illecito) durante il periodo di prova apposto a un contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti non si applichi il regime della reintegrazione previsto dall’articolo 2 del Dlgs 23/2015.

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