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Criteri di conteggio lavoratori a tempo determinato:

Il Decreto Legislativo n. 81 del 2015, in attuazione del Jobs Act, ha riordinato le tipologie contrattuali introducendo, all’articolo 27 il sistema relativo ai criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato.

Tale aspetto è stato affrontato in un articolo apparso oggi, (16.7.2015) sul Sole 24 Ore (a firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Contratti a termine «più leggeri» Ogni dipendente non vale un’unità ma si considera la durata del «patto»€ nel biennio”. Ecco l’articolo.

Il D.Lgs. 81/2015 di riordino delle tipologie contrattuali e attuativo del Jobs act contiene all’articolo 27 una previsione che incide sul criterio di conteggio dei lavoratori a tempo determinato. La modifica riguarderebbe tutti gli svariati ambiti, legali e contrattuali, in cui è rilevante il limite dimensionale dell’azienda.

Sulla base della nuova disposizione, salvo che sia diversamente previsto, il computo dei dipendenti a termine si basa sul numero medio mensile dei lavoratori a tempo determinato (dirigenti compresi) impiegati negli ultimi due anni, tenuto conto dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

La legge 97/2013, modificando l’articolo 8 del Dlgs 368/2001 (Disciplina dei contratti a tempo determinato), aveva in realtà già disposto l’operatività, dal 31 dicembre 2013, di questo criterio di calcolo, limitandone tuttavia la valenza alle norme sull’attività sindacale, declinate dall’articolo 35 dello statuto dei lavoratori (si veda interpello 30/2013 del ministero del Lavoro).

L’intervento operato dal Dlgs 81/2015 rende, adesso, universale questo sistema. Tale estensione potrebbe comportare rilevanti impatti sia riguardo ai profili civilistici che a quelli contributivo/previdenziali. Con particolare riferimento a questi ultimi, la norma appare significativamente importante sul piano del costo del lavoro nonché riguardo all’accesso al sistema degli ammortizzatori sociali. Sono molteplici, infatti, i casi in cui il legislatore attribuisce particolare incidenza alla consistenza organica dell’azienda. Si pensi, ad esempio, alle normative che riguardano la Cigs e la mobilità (+ 15 dipendenti nell’industria o + 50 nel commercio), ai fondi di solidarietà previsti dalla legge Fornero, all’apprendistato (coinvolto per la misura della contribuzione e per i vincoli imposti dalla legge in materia di mantenimento in servizio del lavoratori al termine del contratto), al fondo di tesoreria (aziende di nuova costituzione), alla normativa in materia di limiti dimensionali per le imprese artigiane dettati dalla legge quadro sull’artigianato, nonché all’agevolazione contributiva prevista dal testo unico (Dlgs 151/2001) in caso di assunzioni sostitutive collegate alla maternità/paternità (aziende con meno di venti dipendenti).
Fino ad oggi, in tutti questi ambiti, i lavoratori a termine sono stati considerati come una unità, a prescindere dalla durata dei rapporti di lavoro, a meno che non assunti con contatto part time o intermittente. Adesso il criterio cambia e, per molte aziende, soprattutto per quelle che usualmente fanno più massiccio ricorso al tempo determinato, le conseguenze potrebbero essere rilevanti.

Per le imprese vicine ai singoli limiti di legge per l’accesso agli ammortizzatori sociali, questa eventuale minore incidenza dei lavoratori a termine potrebbe determinare la fuoriuscita dal circuito con conseguente risparmio sul fronte del costo del lavoro, ma con impatti negativi riguardo alle possibili tutele.

Si pensi, a titolo di esempio, a un’azienda industriale che nell’ultimo semestre ha occupato 16 lavoratori di cui 3 a tempo determinato della durata di 10, 9 e 7 mesi. Per individuare il limite dimensionale, sulla base dei nuovi criteri, si dovranno sommare le singole durate dei rapporti a termine (10+9+7=26) e dividere il risultato per 24 (26:24= 1,08), arrotondandolo a una unità lavorativa. Quindi in base ai nuovi criteri l’azienda ha 14 addetti, con i precedenti invece sarebbero stati 16.

La differenza è evidente: con i nuovi parametri l’azienda uscirebbe dall’orbita Cigs/mobilità. Il nuovo criterio impatterebbe anche sulla disciplina in materia di fondi di solidarietà, il cui riordino, peraltro, è contenuto nello schema di decreto – già licenziato dal Consiglio dei ministri- attualmente al vaglio del Parlamento. Stante la rilevanza del tema, sarà fondamentale attendere l’orientamento che, riguardo all’incidenza della nuova norma, assumeranno gli enti preposti alla regolamentazione.

Sempre rispetto al nuovo criterio di computo, si ricordano le disposizioni – contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 47 del Dlgs 81/2008 – che disciplinano la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls). Il numero dei lavoratori individua la modalità di scelta. Infatti se l’azienda occupa fino a 15 dipendenti il rappresentante è eletto direttamente, in genere, dai dipendenti, mentre in quelle più grandi si individua, prioritariamente, nell’ambito delle Rsa. Conteggiare i dipendenti serve anche a capire se l’azienda deve redigere il rapporto biennale sulla parità uomo donna previsto dall’articolo 46, della legge 198/2006 a carico dei datori di lavoro che occupano oltre cento dipendenti.

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