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Proroga CIGS e ricollocazione dipendenti:

Con la conversione in legge del D.L. n. 65/2015 è stata confermata la proroga della CIGS, con finanziamento dei relativi ammortizzatori sociali e anche il finanziamento relativamente ai programmi di ricollocazione dei dipendenti.

Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta nell’articolo apparso oggi (16 luglio 2015) sul Sole 24 Ore (firma: Gianni Boccheri, titolo: “Crisi d’azienda. Per gli ammortizzatori in deroga finanziamento di oltre un miliardo. Proroga di un anno della Cigs con ricollocazione dei dipendenti.”).

Un miliardo e 20 milioni per il finanziamento delle domande di ammortizzatori in deroga del 2105, Lo stanziamento è confermato dalla conversione del decreto legge 65/2015 che introduce rilevanti modifiche al finanziamento dei contratti di solidarietà e delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività.
In primo luogo, per i contratti di solidarietà di tipo B per le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione (legge 236/1993), lo stanziamento di 70 milioni previsto dalla versione originaria del Dl trasmesso alle Camere è raddoppiato a valere sul fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Con 140 milioni si dovrebbe superare l’impossibilità di accesso al contributo di solidarietà per mancanza di risorse, comunicata con la nota del 12 gennaio 2015 del ministero del Lavoro, con cui venivano ammessi con riserva le domande del 2014 e si respingevano di fatto quelle presentate nel 2015.

In secondo luogo, la conversione del decreto prevede lo stanziamento di 150 milioni di euro per attuare la previsione del cosiddetto milleproroghe (articolo 2 bis del Dl 192/2014), che aveva riportato al 70% il contributo per la mancata retribuzione nei casi di contratti di solidarietà difensivi di tipo A ovvero di quelli stipulati da aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della Cigs (articolo 1 del Dl 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge 863/84).

La conversione del decreto precisa che il rifinanziamento riguarda gli accordi stipulati e le relative istanze presentate prima dell’entrata in vigore del Dlgs attuativo del Jobs Act (articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 183/2014), in materia di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il cui schema è attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari per i prescritti pareri. Infatti, in sostituzione dei contratti di solidarietà di tipo B che saranno abrogati a partire dal 1° luglio 2016, l’articolo 31 del suddetto schema di decreto introduce dal 1° gennaio 2016 l’assegno di solidarietà, che potrà essere erogato in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali, che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 70% per ciascun lavoratore e al 60% dell’orario medio giornaliero aziendale.

Infine, per il 2015, vengono destinati ulteriori 20 milioni rispetto ai 55 stanziati con l’ultimo intervento normativo (articolo 3, comma 3-septies del Dl 192/2014) per il finanziamento delle proroghe pari a 12 mesi del trattamento di Cigs, la cui concessione è possibile nei casi in cui esistano programmi di ricollocazione dei dipendenti e a condizione che il ministero del Lavoro abbia accertato l’avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali durante i primi 12 mesi di fruizione del trattamento. Si dovrebbe così consentire l’accesso al secondo anno di Cigs alle aziende escluse dal precedente stazionamento, che l’avevano avviata per cessazione di attività da luglio 2014 ed allo stesso tempo assicurare le risorse necessarie per coprire il 2015, tenuto conto che lo schema di decreto in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto prevede l’abolizione della causale Cigs per cessazione definitiva a partire dal 1° gennaio 2016.

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