Advertisement

Sempre sulla rivalutazione delle pensioni: 

Con lo Schema di decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”, il Presidente della Repubblica in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di “provvedere in materia di rivalutazione automatica delle pensioni al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015”, “emanare disposizioni per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e dei contrati di solidarietà al fine di sostenere e assistere la prosecuzione e il rilancio delle attività imprenditoriali”, “garantire il valore dei trattamenti pensionistici e di razionalizzare e uniformare le procedure i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali al fine di sostenere i redditi dei cittadini e delle famiglie”, “intervenire sul sistema delle garanzie connesse al finanziamento per l’anticipazione del trattamento di fine rapporto al fine di favorire la stipula degli accordi di finanziamento e l’accesso all’anticipazione da parte dei lavoratori” dispone l’emanazione – su proposta del Preside del Consiglio dei ministri e dei Ministri del Lavoro e dell’Economia e delle Finanze del sopra citato decreto legge.

Per quel che qui interessa il Decreto Legge, che come si è detto dovrebbe dare attuazione ai principi enunciati dalla Sentenza n. 70 del 2015 della Corte Costituzionale in tema di rivalutazione automatica delle pensioni, stabilisce quanto segue.

Viene riconosciuta la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici con queste modalità:

Advertisement

a) nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e)  non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.”

La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20% mentre a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50%.

Le somme arretrate – come già si è detto – saranno corrisposte agli interessati con effetto dal 1° agosto 2015.

A quanto pare la procedura per ottenere la rivalutazione delle pensioni sarà automatica e non dovrà essere fatta alcuna domanda all’INPS.

Nel medesimo schema di decreto legge, poi, vi è contenuta la norma di cui all’articolo 6 sulla “Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell’INPS”, la quale modificando l’art. 1, comma 302, della L.n. 190/2014, stabilisce che a decorrere dal 1° giugno 2015 tutte le prestazioni INPS e INAIL e nello specifico i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL saranno posti “in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall’anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese”.

 

Advertisement