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Fondo solidarietà residuale lavoratori svantaggiati cooperative

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 5 del 6 marzo 2015 ha fornito un parere avanzato dall’Associazione Generale Cooperative Italiane, dalla Confcooperative e dalla Legacoop in ordine alla corretta interpretazione della disciplina di cui all’art. 3, comma 19, L. n. 92/2012 in materia di Fondo di solidarietà residuale con riferimento alle cooperative sociali di tipo b), di cui alla L. n. 381/1991.

In particolare, gli istanti chiedono se sia possibile escludere il versamento del contributo ordinario, pari ad una percentuale delle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali, previsto per finanziare il suddetto Fondo, in caso di lavoratori svantaggiati impiegati nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b), pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo stesso.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O., dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, il Ministero ha rappresentato quanto segue.

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Ai fini della soluzione del quesito, occorre richiamare la disposizione di cui all’art. 3, comma 19 citato, ai sensi della quale “per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all’attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati”.

Il suddetto Fondo, si legge ancora nell’Interpello n. 5/2015, istituito presso l’INPS con Decreto n. 79141 del 7 febbraio 2014, ha lo scopo di tutelare, nei casi di riduzione e sospensione dell’attività lavorativa, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese con più di 15 dipendenti, appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, per i quali non sia stato costituito un fondo ex comma 4 o comma 14 del citato art. 3 ovvero che risultino esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore (cfr. INPS circ. n. 100/2014).

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto, ai fini del riconoscimento delle prestazioni, il Fondo è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% delle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, nonché da un contributo addizionale a carico del datore di lavoro. La medesima disposizione prevede, inoltre, che “ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi”.

Ciò premesso, in risposta alla problematica sollevata, il Ministero ha evidenziato che le cooperative sociali di tipo b) di cui alla L. n. 381/1991 beneficiano di un regime speciale per i lavoratori svantaggiati sancito dall’art. 4, comma 3, della medesima Legge, ai sensi del quale “le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale (…) relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3 bis, sono ridotte a zero”.

Le cooperative sociali, dunque, sono esentate per i lavoratori svantaggiati, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3 bis (detenuti, internati ecc.), da ogni forma di contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, quale ad es. contribuzione ASPI, contribuzione CIGO/CIGS, pur risultando obbligate ai suddetti versamenti con riferimento ai lavoratori non svantaggiati.

La disposizione di cui alla art. 4, comma 3, L. n. 381, inoltre, sancendo un azzeramento delle aliquote complessive e dunque un totale esonero contributivo – a differenza del successivo comma 3 bis che disciplina riduzioni e sgravi – non sembra rientrare nell’ambito della normativa in ordine agli “sgravi contributivi”, ex art. 5 del Decreto n. 79141 non applicabile ai contributi di finanziamento del Fondo residuale.

Alla luce delle osservazioni sopra svolte il Ministero ha ritenuto ancora che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, L. n. 381/1991, nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b) non risulti dovuto il versamento del contributo ordinario pari allo 0,50% – di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratorerelativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo residuale di cui all’art. 3, comma 19, L. n. 92/2012.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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