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Assunzione protette esoneri per crisi aziendale:

Entro la fine del mese (31 gennaio 2015) i datori di lavoro saranno tenuti a trasmettere il prospetto informativo sulla situazione occupazionale, al 31 dicembre 2014, riferita alle assunzioni protette e cioè di personale con disabilità, in base alla Legge n. 68 del 1999.

Alla sua stregua, infatti, i datori di lavoro pubblici e privati aventi sede legale e unità produttive in una sola Regione, o i loro intermediari, dovranno inviare inviare presso il Servizio Informatico della Regione di appartenenza il suddetto prospetto informativo (cioè una dichiarazione) sulla situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile /o appartenente alle categorie protette. Invece i datori di lavoro, pubblici e privati, aventi sede legale e unità produttive in due o più Regioni, saranno tenuti ad inviare tale prospetto al Servizio Informatico della Regione ove è ubicata la sede legale dell’azienda, se adempiono al suddetto obbligo senza intermediari.

In particolare, il citato prospetto informativo dovrà contenere i dati relativi all’adempimento degli obblighi da parte del datore di lavoro legati all’assunzione del personale con disabilità, relativamente a ciascuna unità produttiva o impresa facente parte di un gruppo. Inoltre, per i datori di lavoro privati, se non si verificano variazioni rispetto alla situazione esistente nell’anno precedente (modifica dell’obbligo o variazione del computo della quota di riserva), il prospetto non deve essere inviato.

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Con la Circolare n. 22 del 2014 del Ministero del Lavoro, il datore di lavoro può esimersi dall’obbligo di assunzioni protette e cioè di personale con disabilità, oltre alle ipotesi previste dalla legge, anche nel caso in cui sottoscriva accordi e attivi altresì procedure di incentivo all’esodo di cui all’art. 4, commi da 1 a 7, della L.n. 92/2012.

E anche l’art. 3, comma 5, della L.n. 68/1999 cit. stabilisce una deroga all’obbligo di assunzione nei confronti dei lavoratori disabili, sancito per tutti i datori di lavoro privati, nel caso di imprese che versino in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione quali causali per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (ex artt. 1 e 3 della L.n. 223/1991), in ipotesi di aziende che abbiano stipulato contratto di solidarietà difensivi ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito in L.n. 863/1984, nonché per ipotesi di aziende che attivino una procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della L.n. 223/1991.

Si rammenta, infine, che il mancato invio del prospetto informativo viene punito con una sanzione pari ad euro 635,11 euro, oltre a 30,76 euro per ogni giorno di ritardo.

 

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