Advertisement

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 9901 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Il datore paga i danni anche morali alla dipendente che al rientro in azienda dopo la CIGS viene adibita a mansioni inferiori. Il pregiudizio sta anche nel fatto che la “mortificazione” professionale della dipendente fosse un fatto noto in azienda. La Cassazione ricorda che il ristoro scatta anche in assenza di intenti discriminatori o persecutori utili a qualificare l’azione come mobbing” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 23.4.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 9901/2018.

Con ricorso al Tribunale del lavoro di Genova, … chiedeva accertarsi il grave demansionamento subito ad opera della società datrice di lavoro … spa, poi confluita nella … spa, a partire dal 2003 e cioè da quando detta dipendente, rientrata in servizio dopo un periodo di cassa integrazione, era rimasta sostanzialmente inattiva, ciò fino al deposito del ricorso avvenuto il 2.9.2009. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la società a risarcire alla … il danno biologico permanente, quantificato sulla base delle Tabelle milanesi ed aumentato per effetto della personalizzazione dello stesso, nonché il danno biologico e morale temporaneo e quello alla professionalità.

La decisione era in parte confermata dalla Corte d’appello di Genova.

Advertisement

Ad avviso della Corte territoriale correttamente il giudice di primo grado non aveva ammesso la prova testimoniale richiesta dalla società che, secondo l’assunto di quest’ultima, avrebbe dimostrato sia che la …., lungi dall’essere rimasta inattiva, aveva regolarmente lavorato presso gli uffici “posta” e “viaggi”, sia che la  crisi che aveva colpito la società aveva determinato una riduzione dell’organico che aveva inciso sull’assetto produttivo, atteso che tale prova era del tutto generica, priva di riferimento a situazioni e periodi specificamente individuati e, come tale, inidonea a smentire gli assunti puntuali e dettagliati della lavoratrice. Riteneva, inoltre, che l’esistenza di una crisi aziendale della società non dimostrasse l’impossibilità in concreto di rinvenire un’occupazione lavorativa per la …., anche in considerazione della natura non altamente professionalizzata delle mansioni dalla stessa in precedenza svolte. Riteneva, poi, che fosse irrilevante l’intenzionalità del comportamento datoriale e che la società  non avesse dimostrato la non imputabilità dell’inadempimento. Quanto al danno biologico escludeva, sulla base della c.t.u., l’esistenza di altri fattori generatori di natura extralavorativa pregressi e concomitanti con la condotta illecita datoriale e considerava congrua la quantificazione del danno permanente e temporaneo come effettuata dal Tribunale. Escludeva  solo il danno alla professionalità ritenendo che i compiti svolti dalla … prima del demansionamento non richiedessero un bagaglio professionale specifico e tale da essere soggetto ad obsolescenza per decorso del tempo.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema.

Advertisement