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Decreto Attuativo Jobs Act vizi formali e revoca licenziamento:

Il Decreto Attuativo del Jobs Act in tema di vizi formali e procedurali prevede che nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della L.n. 604/1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della L.n. 300/ 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto, ordinando la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (art. 4).

Inoltre, nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal Decreto (art. 5).

Invece, in caso di licenziamento di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’art. 2113, comma 4, c.c., e all’art. 82, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, un importo che costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Ove però il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, ottavo e nono comma, della L.n. 300/1970, l’importo del risarcimento è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.

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