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Presentazione domanda di ricongiunzione fondo pensioni:

L’INPS, con la Circolare numero 179 del 23 dicembre 2014, ha informato gli interessati sulle nuove modalità di presentazione della domanda di ricongiunzionenel fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO, nel fondo Quiescenza Poste e nel Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. e quella per i liberi professionisti, con utilizzo del canale telematico.

In particolare, si legge nella Circolare n. 179/2014, che l’Istituto è da tempo impegnato nel complesso e graduale processo di telematizzazione dei servizi  avviato dal 2010 a seguito della determinazione presidenziale n. 75 – avente ad oggetto “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” – con la quale è stato stabilito  l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.

 A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 214/2011, che ha disposto la soppressione di INPDAP ed ENPALS e l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS, il Presidente dell’Istituto, con la Determinazione n. 95 del 30 maggio 2012, ha esteso agli Enti incorporati (Gestione pubblica e Lavoratori dello spettacolo e Sportivi professionisti) il programma di telematizzazione dei servizi.

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La presente circolare disciplina l’applicazione del regime telematico esclusivo per la presentazione delle seguenti domande di ricongiunzione:

  • nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione Generale Obbligatoria ai sensi dell’art. 1 della legge n. 29/1979;
  • nel Fondo quiescenza Poste e nel Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979;
  • dei periodi assicurativi per i liberi professionisti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 45/1990

L’Istituto ha inoltre ricordato che la presentazione telematica in via esclusiva delle istanze di ricongiunzione nella Gestione dipendenti pubblici (Ex Inpdap) ai sensi dell’art. 2 della l. n. 29/1979 e dell’art. 1 della l. n. 45/1990 è stata illustrata con circolare n. 131/2012. Per tali domande , quindi,  nulla è innovato con la presente circolare.

L’INPS evidenzia poi che a far data dal 16 marzo 2015, la presentazione delle domande di ricongiunzione dovrà avvenire esclusivamente in via telematica; fino al 15 marzo 2015 è previsto un periodo transitorio, durante il quale tali domande potranno essere presentate sia attraverso la consueta modalità, in formato cartaceo, sia nella modalità telematica.

Al termine del periodo transitorio l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo e le istanze presentate in altre modalità non saranno procedibili.

Per il resto delle informazioni si rinvia alla Circolare n. 179/2014, come sopra, e alle istruzioni di cui all’Allegato n. 1 alla stessa.

(Fonte: INPS)

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