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Linee guida INAIL infortuni in itinere:

L’INAIL, con la Circolare n. 62 del 18 dicembre 2014, ha reso note le linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere nonché le “deviazioni per ragioni personali”.

In particolare, si legge nella Circolare n. 62/2014 quanto segue.

Come noto, l’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate […]. L’interruzione e la deviazione si 
intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.

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Ciò premesso, occorre rilevare che, anche dopo l’entrata in vigore della norma che disciplina l’infortunio in itinere, il significato da attribuire al concetto di esigenze essenziali continua a suscitare perplessità in fase di applicazione.

In particolare, quesiti sono stati posti in merito al riconoscimento della natura necessitata della deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente tutelabilità degli infortuni accaduti durante il percorso deviato, ovvero nel normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la scuola del figlio. Per quanto riguarda l’interpretazione fornita in merito dall’Istituto, le linee guida, dopo aver affermato che quello delle deviazioni è un tema molto complesso che in alcuni Paesi europei è “[…] oggetto di una minuziosa regolamentazione, con soluzioni normative più o meno ampie ma tutte, comunque, attente alla rilevanza sociale delle motivazioni che hanno portato alla deviazione”, escludono che gli infortuni occorsi durante le soste effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola rientrino nella copertura assicurativa.

Tuttavia, come precisato nella nota di istruzioni del 15 marzo 2000, “la decisione del legislatore di recepire integralmente i risultati dell’evoluzione giurisprudenziale consente fondatamente di dedurre che, anche per le questioni che – a causa della loro varietà e molteplicità – la norma non poteva compiutamente regolamentare (ad es. necessità di utilizzare il mezzo privato), si debba continuare a fare riferimento agli insegnamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ed in particolare al “criterio della ragionevolezza” attraverso il quale, salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa in questa materia”.

Tutto ciò considerato, l’Istituto riconosce quindi la tutela assicurativaagli eventi in itinere occorsi durante le deviazioni come sopra indicate.

Tale riconoscimento è, però, subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.

(Fonte: INAIL)

 

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