Accordo Nazionale recepimento CCNL Industria Alimentare:
Lo scorso 7 novembre 2014 è stato sottoscritto un Accordo Nazionale di recepimento nel CCNL Industria Alimentare del D.L. n. 34/2014, convertito in L.n. 78/2014, in materia di contratto a tempo determinato.
Le Parti tra le quali è stato sottoscritto il suddetto Accordo sono le Associazioni Industriali Alimentari aderenti alla Federalimentare, AIDEPI, AIIPA, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, ASSODISTIL, FERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNIOZUCCHERO da una parte e la FAI – CISL, FLAI – CGIL, la UILA – UIL dall’altra.
In particolare le novità introdotte dal suddetto Accordo, a seguito delle modifiche introdotte dal Jobs Act al contratto a termine sono:
- LIMITE QUANTITATIVO: si possono stipulare un numero di contratti a tempo determinato in misura pari al 25% da calcolarsi sulla media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Se il rapporto percentuale darà un numero inferiore a “dieci”, sarà consentito stipulare sino a 10 contratti a tempo determinato; invece se il numero risultante dal rapporto percentuale risulterà “frazionato”, si arrotonderà all’unità intera superiore.
- Sono esclusi dal limite quantitativo i contratti a termine stipulati: a) nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 18 mesi dall’inizio della nuova unità produttiva; b) nella fase di avvio di una nuova linea / modulo di produzione per un periodo di 12 mesi;
- DURATA DEL CONTRATTO ASSISTITO: 12 mesi da stipulare presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
- CONTRATTI STAGIONALI: possono essere prorogati per un massi di 4 volte a contratto, sempre nel rispetto del limite massimo di durata del contratto (8 mesi);
- STOP & GO: non è obbligatorio l’intervallo tra contratti a termine nelle seguenti ipotesi:
- a) rapporti stagionali
- b) contratti a termine per motivi sostitutivi;
- c) contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi;(Fonte: ASSICA)