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Prescrizione contributi previdenziali:

Le Sezioni Unite, della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 15296 del 4 luglio 2014, a composizione di un contrasto giurisprudenziale, hanno enunciato il principio secondo cui “ai contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e dai datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 (che ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui sia intervenuta una denuncia nel corso del quinquennio dalla loro scadenza” (Presidente: F. Miani Canevari; Relatore: V. Nobile).

In particolare, si legge nella sentenza n. 15296/2014, le Sezioni Unite si erano già pronunciate due volte sulla interpretazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della L.n. 335/1995 cit., la prima con la sentenza n. 5784/2008 con la quale aveva avuto modo di affermare che “in tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall’INPS nel periodo tra la data suddetta ed il 31 dicembre 1995, i quali – tenuto conto dell’intento del legislatore di realizzare un “effetto annuncio” idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti – valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l’anno interruttivo; dalla data di questo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione”. La seconda volta con la sentenza n. 6173/2008 con la quale avevano altresì affermato che “in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, peri contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge – salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall’Istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente – il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all’art. 252 disp. Att. Cod. civ. essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente”. (Fonte: Corte di Cassazione)

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