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Diritto di indire assemblee

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 15437 del 7 luglio 2014, ha reso il seguente principio: “Il diritto di indire assemblee rientra tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della stessa, purchè eletto nelle liste di un sindacato che, nella azienda di riferimento, si di fatto dotato di rappresentatività ai sensi dell’art. 19 Statuto dei Lavoratori” (Presidente: A. Lamorgese; Estensore: L. Tria).

Ad avviso della Suprema Corte, si legge nella sentenza n. 15437/2014, “la questione centrale per la soluzione della presente controversia è rappresentata dallo stabilire se il diritto di indire assemblee (di cui all’art. 20 St. Lav.) rientra, o meno, tra le prerogative attribuite a ciascun componente delle RSU dall’art. 4, primo comma, dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, in base al quale i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti, per effetto delle disposizioni di cui al titolo terzo della legge n. 300 del 1970”.

In particolare, poi, per quanto riguarda le RSU, la sentenza ricorda che l’istituzione di tali organismi fu il frutto “di una mediazione idonea a consentire di assicurare un riconoscimento anche alle organizzazioni sindacali minoritarie presenti in azienda, pur nel rispetto del principio del suffragio universale. Coerentemente, con tale finalità, nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato che le RSU:

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  1. rispondono ad un diverso criterio di rappresentatività sindacale in azienda, cioè a quello elettivo con soglia di sbarramento, ma privo di esclusività in quanto aperto ad ogni associazione sindacale che abbia anche solo aderito all’Accordo interconfederale (v. Cass. 5 maggio 2003 n. 6821; ….);
  2. sono pienamente legittime anche deviano dal criterio di rappresentatività negoziale posto dall’art. 19 St. Lav., fondato sulla sottoscrizione di un contratto collettivo applicabile nell’unità produttiva, che oggi peraltro non può considerarsi esclusivo (Cass. 1 febbraio 2005, n. 1892 …);
  3. sono organismi del tutto autonomi, protetti dagli strumenti di garanzia stabiliti dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori per la tutela della libertà ed attività sindacale; pertanto, il datore di lavoro (pubblico) non può esercitare alcun potere di ingerenza e controllo sul funzionamento delle RSU e sulla loro composizione (Cass. 20 marzo 2008, n. 7604)

(Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

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