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Guida ARAN monte ore permessi sindacali

Con comunicato dello scorso 12 giugno 2014, l’ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, ha pubblicato una Guida operativa su “Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza della organizzazioni sindacali rappresentative nei luoghi di lavoro”. Tale Guida si propone, come si legge nel comunicato, “quale strumento di ausilio alle amministrazioni ai fini di una corretta ed agevole determinazione dei contingenti di permessi retribuiti da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa“.

Nello specifico, i permessi per motivi sindacali, originariamente previsti e disciplinati dalla contrattazione collettiva, sono stati successivamente introdotti anche nell’ordinamento giuridico del lavoro e fanno parte di quel consisente gruppo di norme che lo Statuto dei diritti dei lavoratori (L.n. 300/1970) specificamente destina al sostegno e alla promozione dell’attività delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Oltre ai permessi retribuiti per lo svolgimento di attività sindacale all’interno dell’azienda, la legge riconosce ai dirigenti sindacali aziendali un autonomo diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. Assenza dal lavoro retribuite sono altresì previste per i membri degli organi direttivi dell’organizzazione sindacale esterna all’azienda, onde consentire a questi dirigenti di partecipare alle riunioni degli organismi di cui fanno parte.

In particolare, poi, il documento redatto dall’ARAN “costituisce una guida operativa per le amministrazioni e gli enti al fine di consentire agli stessi di procedere correttamente alla quantificazione dei permessi sindacali di posto di lavoro, da attribuire alle OO.SS. rappresentative. In merito va ricordato che i contingenti massimi dei permessi sindacali si differenziano a seconda delle Aree dirigenziali. Conseguentemente, il presente testo sviluppa due tipologie di esempi:

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il primo riferito alle Aree II, III e IV, per le quali la quantificazione dei permessi sindacali di posto di lavoro è disciplinata dall’art. 2 del CCNQ 5 maggio 2014;

il secondo relativo alle Aree I, V, VI, VII e VIII, per le quali il riferimento contrattuale è l’art. 4 del CCNQ 5 maggio 2014“. (F0nte Aran)

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