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Agevolazioni fiscali per start up innovative

 L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E dell’11 giugno 2014 ha fornito le indicazioni circa le agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati. In particolare la definizione di start-up innovativa viene introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012, il quale la definisce come “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione“, in possesso di determinati requisiti.

Tali requisiti, tra gli altri, sono: costituzione e svolgimento dell’attività di impresa da non più di 48 mesi; l’oggetto sociale esclusivo o prevalente della proprià attività deve avere quale oggetto “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico“; ecc.

Mentre invece viene definto “incubatori certificati di start-up innovative” dal comma 5 del citato art. 25, le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano, ovvero in forma di Societas Europaea, residenti in Italia (ex art. 73, del D.P.R. n. 917/1986), che offrono servizi, anche in modo non esclusivo, per sostenere la nascita e lo sviluppo di star-up innovative. Inoltre, come precisato nella relazione illustrativa, “l’incubatore di imprese start-up innovative è il soggetto che spesso ne accompagna il processo di avvio e di crescita, nella fase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo della start-up innovativa, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di una società e del ciclo di business, fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalando l’impresa agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso”.

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Anche l’incubatore certificato deve possedere tassativamente alcuni requisiti, come ad esempio: disporre di strutture anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; ecc.

Allegato: Circolare Agenzia delle Entrate n. 16 E del 11_6_2014

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