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Fondo solidarietà per dipendenti aziende credito

Con il Messaggio n. 5273 dell’11 giugno 2014, l’INPS ha inviato le aziende di credito interessate ad accedere al Fondo di solidarietà per i dipendenti ad inviare una apposita dichiarazione di responsabilità secondo il facsmile allegato al suddetto Messaggio. In particolare, ha precisato l’Istituto, nei casi in cui i finanziamenti deliberati dal Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale dipendente dalle imprese del credito, non vengano interamente utilizzate dalle aziende richiedenti nell’arco di tempo indicato nella delibera di autorizzazione, ad esempio per sospensione di attività lavorativa o per riduzione dell’orario di lavoro, su richiesta dell’azienda la parte non utilizzata può essere nuovamente messa a disposizione della stessa per finanziare eventuali successive richieste della medesima azienda. Ne consegue che, si legge ancora nella suddetta Messaggio, “esaurito l’arco temporale indicato in delibera e in relazione al quale è stato concesso un finanziamento, l’azienda che voglia fruire di nuove prestazioni a carico del Fondo anche in relazione ad importi oggetto di precedenti autorizzazioni, congiuntamente alla nuova domanda di finanziamento, dovrà inviare una apposita dichiarazione di responsabilità“, redatta secondo il facsimile allegato al Messaggio medesimo, a mezzo della quale il rappresentante legale, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 28/12/2000, “attesti gli importi effettivamente fruiti a titolo di prestazioni e di contribuzione correlata“.

Tra l’altro, prosegue ancora l’Istituto “le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda richiedente sono accolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite del doppio dell’ammontare del contributo ordinario versato dall’azienda stessa, dal momento dell’insorgenza dell’obbligo contributivo alla data di presentazione della domanda“.

In passato, già con la Circolare n. 144/2011 l’Istituto aveva illustrato i criteri per stabilire la misura del finanziamento richiesto dalle aziende nei casi di sospensione dell’attività lavorativa o di riduzione dell’orario di lavoro (ex art. 5, comma 1, lettera a), punto 2) del D.M. n. 158/00, come modificato dal D.M. n. 180/2012).

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Allegati: Messaggio INPS n. 5273 del 11_06_2014  Allegato n. 1 al Messaggio INPS n. 5273 del 11_06_2014

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